Che la multa non è valida se l’autovelox non risulta annunciato con un congruo anticipo lo si sapeva da tempo. La regola, tuttavia, deve valere per tutti: non soltanto per chi circola sulla strada su cui è piazzato l’apparecchio di rilevamento elettronico, ma anche per gli automobilisti provenienti da altre arterie che s’immettono in quella sorvegliata e che hanno pari diritto a essere avvisati per tempo. Lo precisa l’ordinanza 680/11 emessa dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Accolto, nella specie, il ricorso dell’automobilista multato sulla strada statale dopo l’intersezione con la provinciale: sarà il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla vicenda. Intanto di certo c’è che non basta un solo cartello “premonitore” sull’arteria di collegamento oggetto di rilevamento elettronico della velocità dei veicoli. Il trasgressore segna un punto a suo favore perché fin dal ricorso introduttivo per l’opposizione alla sanzione amministrativa deduce di non aver incontrato alcuna indicazione della successiva presenza dell’autovelox. Né il verbale di contestazione, che pure fa fede fino a querela di falso, attesta la sussistenza di segnaletica ad hoc. Che invece, in base alla legge 160/07, deve essere garantita in modo specifico, e ad un’adeguata distanza, fra l’intersezione tra le strade (nella specie la provinciale e la statale) e la postazione di accertamento elettronico. In caso contrario l’avvertimento all’automobilista non può ritenersi andato a buon fine e la pretesa sanzionatoria non è legittima. Spettava dunque all’amministrazione, in questo caso, l’onere di dimostrare che la presenza dell’autovelox fosse ben evidente.
Cassazione.Net Procedimento Civile Ordinanza n. 00680/2011
Sezione 6
Udienza del 28/10/2010
Depositato il 13/01/2011
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 28/10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 373/2010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanzasul ricorso proposto da:
M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA FLAMINIA 330, presso lo studio dell’avvocato SILLITTI
IGNAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PONZIO PAOLO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI STREVI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 139/2009 del TRIBUNALE di ACQUI TERME del
27/03/09, depositata il 31/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
8/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI. FATTO E DIRITTO
Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la
relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si
trascrive.
PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di
quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in
accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha
rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del
1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato
mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e
segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della
presenza del cartello di preventiva informazione della presenza
dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo
dal primo giudice) non incidesse sulla validita’ della contestazione
e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato,
ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di
provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello
informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato
quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive
considerazioni:
1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168
del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal
ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme
Cass. 7419/09), pur affermando la necessita’ ai fini della validita’
del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di
preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige
tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di
nullita’, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di
una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del
principio della tassativita’ delle nullita’ degli atti, non e’
censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo
d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorieta’
dell’informazione in questione; sicche’ quando la relativa
ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di
una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel
verbale di
contestazione non ne inficia la validita’, ne’ puo’
invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti
amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilita’ al riguardo
della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e
D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007,
insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei
successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso
introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come
opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale
da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato
alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In
siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare
l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada
statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle
finalita’ perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L.,
perche’ l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi
confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed
a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva
postazione fissa di rilevazione della velocita’, il relativo onere
probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo
contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta,
trattandosi di una condizione di legittimita’ della pretesa
sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente,
rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del
primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei
rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, ne’
formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio
integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in
conformita’, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle
spese de presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di
Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011