lunedì, Aprile 29, 2024
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OMESSO ANNUNCIO DELL’AUTOVELOX: Niente multa

Che la multa non è valida se l’autovelox non risulta annunciato con un congruo anticipo lo si sapeva da tempo. La regola, tuttavia, deve valere per tutti: non soltanto per chi circola sulla strada su cui è piazzato l’apparecchio di rilevamento elettronico, ma anche per gli automobilisti provenienti da altre arterie che s’immettono in quella sorvegliata e che hanno pari diritto a essere avvisati per tempo. Lo precisa l’ordinanza 680/11 emessa dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Accolto, nella specie, il ricorso dell’automobilista multato sulla strada statale dopo l’intersezione con la provinciale: sarà il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla vicenda. Intanto di certo c’è che non basta un solo cartello “premonitore” sull’arteria di collegamento oggetto di rilevamento elettronico della velocità dei veicoli. Il trasgressore segna un punto a suo favore perché fin dal ricorso introduttivo per l’opposizione alla sanzione amministrativa deduce di non aver incontrato alcuna indicazione della successiva presenza dell’autovelox. Né il verbale di contestazione, che pure fa fede fino a querela di falso, attesta la sussistenza di segnaletica ad hoc. Che invece, in base alla legge 160/07, deve essere garantita in modo specifico, e ad un’adeguata distanza, fra l’intersezione tra le strade (nella specie la provinciale e la statale) e la postazione di accertamento elettronico. In caso contrario l’avvertimento all’automobilista non può ritenersi andato a buon fine e la pretesa sanzionatoria non è legittima. Spettava dunque all’amministrazione, in questo caso, l’onere di dimostrare che la presenza dell’autovelox fosse ben evidente.

      

Cassazione.Net              Procedimento   Civile Ordinanza   n. 00680/2011
      Sezione 6
      Udienza del     28/10/2010
      Depositato il   13/01/2011
           
                                      REPUBBLICA ITALIANA            Ud. 28/10/10
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    R.G.N. 373/2010
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE SESTA CIVILE
                           SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ            Giovanni                   – Presidente  –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio                      – Consigliere –
Dott. PICCIALLI          Luigi                 – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI          Emilio                     – Consigliere –
Dott. GIUSTI             Alberto                    – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
                             
           
            ordinanzasul ricorso proposto da:
                M.G. (OMISSIS), elettivamente  domiciliato
in  ROMA,  VIA FLAMINIA 330, presso lo studio dell’avvocato  SILLITTI
IGNAZIO,  rappresentato e difeso dall’avvocato PONZIO  PAOLO,  giusta
procura speciale a margine del ricorso;
                                                       – ricorrente –
                               contro
COMUNE DI STREVI;
                                                         – intimato –
avverso  la  sentenza n. 139/2009 del TRIBUNALE di  ACQUI  TERME  del
27/03/09, depositata il 31/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
8/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.  FATTO E DIRITTO
Il  consigliere  designato  per  l’esame  preliminare  depositava  la
relazione,  in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito  si
trascrive.
PREMESSO:
che  l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che,  in  riforma  di
quella  di  primo  grado  emessa  dal  locale  Giudice  di  Pace,  in
accoglimento  del  gravame  proposto  dal  sopraindicato  Comune,  ha
rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689  del
1981,  art.  22,  avverso  un verbale di contestazione  dell’illecito
amministrativo  di  cui  all’art. 142 cit. cod.,  comma  8  accertato
mediante   apparecchiatura  elettronica  autovelox,  tra  l’altro   e
segnatamente  ritenendo che la mancata indicazione nel verbale  della
presenza  del  cartello  di  preventiva informazione  della  presenza
dell’apparecchio  (che sarebbe stata accertata  mediante  sopralluogo
dal  primo giudice) non incidesse sulla validita’ della contestazione
e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato,
ancor  prima  di  “provare  il  suo  percorso”,  il  “tracciato”   di
provenienza,   in  funzione  della  dedotta  assenza   del   cartello
informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il  ricorso  si  palesa infondato in ordine al primo motivo,  fondato
quanto  al  secondo  e terzo, alla stregua delle seguenti  rispettive
considerazioni:
1A  mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n.  168
del  2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal
ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e  conforme
Cass.  7419/09), pur affermando la necessita’ ai fini della validita’
del  verbale  di  contestazione della presenza della  segnaletica  di
preventiva  informazione degli automobilisti in transito,  non  esige
tuttavia  che  tale  circostanza sia  anche,  sotto  comminatoria  di
nullita’,  indicata nel processo verbale; in mancanza,  pertanto,  di
una  espressa  disposizione in tal senso  ed  in  considerazione  del
principio  della  tassativita’ delle  nullita’  degli  atti,  non  e’
censurabile   l’affermazione   di   principio   oggetto   del   mezzo
d’impugnazione  che  non  ha  posto in discussione  l’obbligatorieta’
dell’informazione   in   questione;  sicche’   quando   la   relativa
ottemperanza  sia stata comunque accertata o ammessa la  mancanza  di
una  espressa  menzione dell’esistenza dei cartelli  premonitori  nel
verbale  di 
contestazione  non ne inficia  la  validita’,  ne’  puo’
invocarsi  in contrario il principio della “trasparenza”  degli  atti
amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilita’ al riguardo
della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e
D.L.  n.  117,  art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n.  160  del  2007,
insufficiente motivazione).
Manifestamente   fondate  sono  invece  le  censure   contenute   nei
successivi  due  motivi,  considerato  che  l’opponente  nel  ricorso
introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come
opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale
da  una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato
alcun  cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox.  In
siffatto  contesto  non sarebbe stato, dunque, sufficiente  accertare
l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada
statale,  essendo  necessario invece verificarne,  in  coerenza  alle
finalita’ perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit.  D.L.,
perche’   l’avvertimento  potesse  ritenersi  effettivo   (come   poi
confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed
a  congrua  distanza  in, la suddetta intersezione  e  la  successiva
postazione  fissa di rilevazione della velocita’, il  relativo  onere
probatorio,  in  mancanza  di attestazione  fidefacente  al  riguardo
contenuta   nel  verbale,  incombeva  sull’amministrazione   opposta,
trattandosi   di  una  condizione  di  legittimita’   della   pretesa
sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente,
rimangono  assorbiti.  Si propone, conclusivamente,  il  rigetto  del
primo  motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento  dei
rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto  premesso, non essendo state depositate memorie di  parte,  ne’
formulate   osservazioni   in  udienza,  condividendo   il   collegio
integralmente  le  ragioni della proposta del relatore,  provvede  in
conformita’,  demandando al giudice di rinvio  il  regolamento  delle
spese de presente giudizio.
P.Q.M.
                              LA CORTE
rigetta  il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed  il  terzo
cassa  la  sentenza  impugnata in relazione alle  censure  accolte  e
rinvia,  anche  per le spese del presente giudizio, al  Tribunale  di
Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011
 
   

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