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DIRITTO DI DIFESA ANCHE PER L’AVVOCATO: Non conviene rispondere all’Ordine

Primo: tutelare il diritto di difesa, anche degli avvocati. Dopo l’esposto presentato all’Ordine, il Consiglio chiede al suo iscritto chiarimenti su fatti che sembrano rilevanti sul piano deontologico: se il legale non risponde, è escluso che egli possa solo per questo essere sanzionato, in omaggio al principio secondo cui nessuno risulta tenuto ad accusare se stesso. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011.
Sbaglia il Consiglio nazionale forense secondo cui l’istruzione predibattimentale sarebbe una fase precedente ed esterna al procedimento disciplinare in cui l’incolpato è tenuto collaborare, pena l’irrogazione di sanzioni. Nell’iter che riguarda il Consiglio locale dell’Ordine in veste di giudice della deontologia non è prevista dalla legge una fase preliminare né si può imporre all’avvocato di rinunciare a un diritto processuale che discende da un principio costituzionale: quello di difendersi, appunto. Bocciata la decisione del Cnf, fondata su di un’erronea interpretazione del secondo capoverso dell’articolo 24 del Codice deontologico: la disposizione va intesa nel senso che alla mancata risposta dell’avvocato la sanzione disciplinare scatta se la richiesta del Consiglio dell’Ordine riguarda l’esposto presentanto nei confronti di un altro iscritto. Ora la causa torna al Cnf, nel frattempo l’avvocato incolpato evita la sospensione di quattro mesi dell’attività professionale che gli era stata imposta come sanzione.

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