sabato, Maggio 4, 2024
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ROMA – BRUXELLES =1 a 0: Eurocompatibili le tariffe dei nostri avvocati

Legittime le tariffe massime per gli avvocati italiani. Bocciato il ricorso della commissione Ue che non riesce a dimostrare come le norme del decreto Bersani (d.lgs. 248/06) impediscano l’accesso di professionisti di altri Paesi comunitari al mercato del nostro Paese. Lo precisa la sentenza del 29 marzo 2011 della grande sezione della Corte di giustizia europea.

L’accusa
Il mantenimento delle tariffe massime è giustificato dal decreto Bersani in nome della tutela dei consumatori. Il Governo di Bruxelles, spalleggiato dall’intervento della Slovenia, sosteneva che il complesso tariffario italiano genererebbe costi aggiuntivi, le tariffe massime impedirebbero la corretta remunerazione degli avvocati stabiliti in altri Stati membri che l’impossibilita di effettuare offerte ad hoc pregiudicherebbe la libertà contrattuale degli avvocati.

La difesa
Roma ribatte che il criterio principale per fissare gli onorari degli avvocati risiede nel contratto concluso tra avvocato e cliente nell’esercizio della loro autonomia contrattuale (articolo 2233 Cc), mentre il ricorso alle tariffe costituisce soltanto un criterio sussidiario. L’Italia, poi, insiste sulla possibilità di calcolare gli onorari su base oraria e sull’abolizione del divieto di concludere il patto di quota lite. Va ricordato, poi, che in tutte le cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, si possono convenire aumenti fino al doppio o al quadruplo delle tariffe, senza che sia necessario alcun parere del consiglio dell’ordine degli avvocati.

La sentenza
I giudici europei stabiliscono che la disciplina italiana sugli onorari presenta una flessibilità che sembra permettere il corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione. Le barriere all’ingresso si configurerebbero se gli avvocati di altri Paesi Ue non potessero entrare nel mercato italiano in condizioni di concorrenza normali ed efficaci. La normativa di uno Stato membro, invece, non è da considerare restrittiva per il solo fatto che altri Stati applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio.

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