lunedì, Aprile 29, 2024
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FATTURE FALSE & TRUST FITTIZIO: Beni sequestrabili per equivalenza

Linea dura della Cassazione contro le cartiere. Sono infatti sottoponibili a confisca per equivalente i beni dell’indagato anche se amministrati da un trust.
Lo ha stabilito la Suprema corte che ha respinto il ricorso di un 54enne milanese coinvolto in un giro di cartiere e accusato, fra l’altro, di aver emesso fatture false.
L’uomo aveva affidato al trust tutti i suoi beni ma di fatto ne aveva conservato la disponibilità perché lui era il truste.
Questo elemento è stato sufficiente ai giudici della quinta sezione penale di Piazza Cavour per confermare la misura restrittiva. Cosa che non sarebbe potuta avvenire in un processo civile dove l’interposizione del trust ha un valore completamente diverso.
Le motivazioni contengono una serie di chiarimenti interessanti sull’istituto, nell’ambito delle inchieste penali. In particolare gli Ermellini hanno messo nero su bianco che “in proposito, è appena il caso di osservare che il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell\’ affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale proprietario (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodi di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente”. Non solo. “Presupposto coessenziale alla stessa natura dell\’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive”. Di più. Secondo Piazza Cavuor tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l\’effetto segregativo che gli è proprio.
Insomma, questa circostanza “di mera apparenza, che sul versante civilistico sarebbe causa di radicale nullità, è stata argomentatamente ritenuta dal giudice della cautela, per inferire che, al di là delle forme, l’indagato, trastee egli stesso, continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità”. Dunque, “la costituzione in trust sarebbe stato mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali”. Se tale tra la finalità dell\’iniziativa, risulta irrilevante, contrariamente a quanto assume la difesa, che il trust sia stato costituito il 2.11.2010, quando l\’uomo non sapeva neppure di esser; indagato. “infatti, si legge nel passaggio immediatamente successivo – presupposto per la confisca di cui all\’art. 11 della 1. n. 146 del 2006 è che la detta misura — e, dunque, anche il sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale – riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, beni od altre utilità di cui il reo (in questo caso l\’indagato) ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondenti al prodotto, profitto o prezzo del reato”.

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