Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è un istituto del tutto eccezionale e non può diventare una scorciatoia per aggirare il piano regolatore generale del Comune. È escluso che si possano consentire l’edificabilità in zone agricole o destinate a verde e aumenti di volumetria rispetto al Prg. Vista la natura ampiamente discrezionale di questo tipo di autorizzazione, essa non può essere concessa in sanatoria, vale a dire dopo l’esecuzione dell’opera. Lo chiarisce una sentenza emessa il 28 aprile 2011 dalla terza sezione penale della Cassazione.
Regola e deroga
Accolto, nella specie, il ricorso del procuratore della Repubblica contro la revoca del sequestro preventivo dell’immobile. Ha “barato” il funzionario comunale che attesta la sussistenza del presupposto della «doppia conformità» previsto dalla legge, vale a dire la rispondenza dell’opera ai requisiti previsti sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria sia all’atto della presentazione della domanda (quest’ultimo elemento in realtà mancava). Il permesso di costruire in deroga può al massimo consentire, a parità di volume edificabile, che l’intervento sia caratterizzato da altezza, superficie coperta e destinazione diverse da quelle indicate dal Prg. Laddove il rilascio del titolo va oltre i limiti posti dal testo unico dell’edilizia, è illegittimo perché in realtà configura una variante urbanistica e dunque richiederebbe la delibera del Consiglio comunale. L’articolo 14 del Dpr 380/01 pone limiti precisi: l’eccezione è consentita soltanto quando ci sono da tutelare interessi eccezionali che meritano la precedenza sugli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica. Sarà allora il giudice del rinvio a mettere fine alla vicenda.