giovedì, Maggio 2, 2024
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FONDO VITTIME DELL’AMIANTO: Direttiva INAIL e Regolamento DM 12.01.2011, n.30

DIREZIONE GENERALE                                                                                                  

Direzione Centrale Prestazioni

Direzione Centrale Rischi

Direzione Centrale Servizi Istituzionali

ex Ipsema

 

Circolare n. 32

 

Roma, 5 maggio 2011

 

 

Al

Dirigente Generale Vicario

Ai

Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali

e p.c. a:

Organi Istituzionali

Magistrato della Corte dei conti delegato all\’esercizio del controllo

Organismo Indipendente di Valutazione

della performance

Comitati consultivi provinciali

 

 

Oggetto

Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto.

Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30

(Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi

da 241 a 246).

 

 

Quadro Normativo

 

p     D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e s.m.i.

p     Decreto ministeriale 20 giugno 1988, concernente la nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, e relative modalità di applicazione

p     Decreto ministeriale 12 febbraio 1999 di approvazione del regolamento di assicurazione dell’ex IPSEMA


 

p     Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, concernente le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione

p     Deliberazione n.155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di amministrazione dell’ex Ipsema,  concernente le classi di rischio assicurativo ai fini del calcolo contributivo

p     Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge finanziaria 2008”, articolo 1, commi da 241 a 246

p     Decreto legge 31 maggio 2010, n.78 art.7 comma 1, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e la sua incorporazione nell’INAIL

p     Decreto interministeriale, n.30 del 12 gennaio 2011, Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto di cui alla Legge finanziaria 2008

 

 

PREMESSA

 

La Finanziaria 2008 ha istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, il “Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.

 

Il decreto interministeriale n.30 del 12 gennaio 2011, entrato in vigore il 13 aprile u.s., di seguito denominato Regolamento, ne ha disciplinato l’organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio. Lo stesso decreto ha disciplinato, altresì, la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato, istituito per la gestione del Fondo. 

 

 

 

 


 

 

Beneficiari

 

Hanno diritto alla prestazione del Fondo[1]:

 

·         i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari  o superiore all’11% in “regime testo unico” e al 16% in “regime danno biologico”)

 

·         i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell’assicurato

 

 

ACCESSO AL BENEFICIO

 

Il beneficio[2] si configura come una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d’ufficio dall’INAIL, previo trasferimento dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e l’incasso degli oneri previsti a carico delle imprese. Per l’accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.

 

Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.

 

 

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA 2

 

La prestazione aggiuntiva è calcolata applicando, alla rendita percepita, la misura percentuale definita con decreto interministeriale.


 

Per gli anni solari già conclusi, la prestazione aggiuntiva è stata fissata dal Regolamento nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.

 

Per gli anni a decorrere dal 2011, la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto[3] tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall’INAIL per le rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento.

 

Modalità di erogazione e di calcolo

 

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in misura percentuale fissa come sopra indicata, in un’unica soluzione entro il:

·         31 dicembre 2011 per il 2008 e il 2009

·         30 giugno 2012 per il 2010

 

Dal 2011, la prestazione è erogata mediante due acconti, finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e un conguaglio, finanziato con le risorse provenienti dall’addizionale riscossa dalle imprese.

 

a)   Primo acconto

 

La misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della rendita percepita e l’importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’INAIL.

 

Gli acconti sono corrisposti previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato.

 

b)   Secondo acconto

 

E’ corrisposto in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato disponibili nel
Fondo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (per es.: per l’anno 2011, il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno 2012).

 

La misura percentuale del secondo acconto è fissata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate per l’anno di riferimento, tenuto conto del primo acconto già corrisposto[4].

 

Con determinazione del Presidente dell’INAIL è definita la misura complessiva dell’acconto (primo più secondo acconto).

 

c)   Conguaglio e misura complessiva della prestazione aggiuntiva

 

Il conguaglio è corrisposto in un’unica soluzione, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto (per es.: per l’anno di riferimento 2011, il conguaglio è erogato entro il 30 giugno 2013), con le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall’addizionale riscossa dalle imprese per l’anno di riferimento.

 

Con il pagamento del conguaglio si conclude la ripartizione,  tra i beneficiari dell’anno di riferimento, della complessiva disponibilità dell’intero Fondo per il medesimo anno. La misura del conguaglio è calcolata per differenza tra la misura complessiva della prestazione aggiuntiva spettante (vd nota 3 pag.4) e i due acconti di cui ai punti precedenti.

 

La misura complessiva della prestazione aggiuntiva è calcolata rapportando il Fondo complessivo disponibile (quota trasferita dal bilancio dello Stato e addizionali effettivamente riscosse dalle imprese per l’anno di riferimento) e le spese per le rendite erogate ai beneficiari del Fondo, spettanti, per

l’anno di riferimento, alla data della determinazione della misura della prestazione complessiva aggiuntiva.

 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, sono fissate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e quella del conguaglio.

 

Con  decreto, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari,  possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione.

 

La prestazione aggiuntiva (acconti, conguagli e altri importi), elaborata a livello centrale, è erogata secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’INAIL.

 

FINANZIAMENTO DEL FONDO

 

La legge finanziaria 2008[5] ha stabilito che il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto è per tre quarti a carico del bilancio dello Stato e per un quarto a carico delle imprese[6].

 

L’onere a carico dello Stato è stato determinato dalla predetta legge in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Di conseguenza l’ammontare del finanziamento ripartito tra Stato e imprese è il seguente:

 

(Euro)

2008

2009

2010

2011 e oltre

Totale FONDO

40.000.000

40.000.000

29.333.000

29.333.000

   STATO

30.000.000

30.000.000

22.000.000

22.000.000

   IMPRESE

10.000.000

10.000.000

7.333.000

7.333.000

 

 

ADDIZIONALE SUI PREMI A CARICO DELLE IMPRESE

 

La predetta legge finanziaria ha disposto che “Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi …”.

 

Il Regolamento[7] ha stabilito che sono tenute al versamento dell’addizionale le imprese assicurate all’INAIL e al soppresso IPSEMA “individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni”.

 

Tali imprese sono, secondo un principio di mutualità,  quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali, per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le tariffe dei premi approvate con D.M. 12.12.2000 alle seguenti voci, espressamente individuate dal Regolamento[8]:

 

a)    gestione Artigianato – voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200

b)   gestione Industria – voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220

c)   gestione terziario – voci di tariffa 3620, 4100, 6100,6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220

d)   gestione altre attività – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100

 

Stante l’espresso richiamo alle tariffe dei premi, l’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari di competenza dell’INAIL dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa indicate nel Regolamento.

 

Per quanto riguarda il settore marittimo del soppresso IPSEMA, l’addizionale si applica alle seguenti categorie naviglio: Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale (cod. 11, 20, 21, 30 e 31).

 

L’addizionale per il Fondo amianto riveste natura e funzione di premio, pertanto, la stessa si applica, altresì, ai premi evasi e ai premi liquidati d’ufficio ai sensi dell’articolo 28, comma 8, del T.U., in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni retributive per l’autoliquidazione annuale dei premi.

 

Per la stessa ragione, in caso di mancato o tardato versamento o di evasione, si applica il regime sanzionatorio, previsto dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, nonché l’esazione coattiva.

 

L’addizionale si applica anche ai premi anticipati in caso di inizio attività e di variazione delle lavorazioni esercitate, per le voci tariffarie e le categorie di naviglio sopra citate.

 

 

MISURA E APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI

 

Il Regolamento ha stabilito le addizionali nelle seguenti misure[9]:

 

ANNO

PREMI INAIL

PREMI ex IPSEMA

2008

1,44%

0,03%

2009

1,44%

0,03%

Dal 2010

1,07%

0,02%

 

Per gli anni successivi al 2010 le misure suddette possono essere variate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Istituto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno[10]. Con lo stesso decreto possono essere altresì variati, per gli anni successivi al 2010, i criteri di individuazione delle imprese tenute al versamento dell’addizionale.


 

Applicazione per gli anni 2008, 2009 e 2010

 

L’addizionale Fondo amianto sui premi ordinari per gli anni 2008, 2009 e 2010 sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, relativi alle imprese classificate alle voci di tariffa ed alle categorie naviglio del settore marittimo individuate dal Regolamento.

 

Al fine di garantire la tempestiva alimentazione del Fondo,  funzionale al pagamento delle prestazioni aggiuntive entro le date previste dal Regolamento e secondo le modalità di erogazione già esplicitate, si procederà a determinare e richiedere l’importo complessivamente dovuto per gli anni 2008 e 2009, mediante l’invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale. Il versamento dell’addizionale sarà effettuato secondo le ordinarie modalità di pagamento attualmente previste per i datori di lavoro e le imprese di armamento.

 

Successivamente, e con analoghe modalità, si procederà alla richiesta dell’addizionale per l’anno 2010.

 

 

Applicazione per il 2011 e anni successivi

 

Per quanto riguarda l’addizionale dovuta per l’anno 2011, l’INAIL richiederà il pagamento dell’integrazione della rata di premio per l’anno in corso, mediante l’invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale, secondo le modalità previste per la riscossione dell’addizionale 2008, 2009 e 2010. La regolazione dell’addizionale sarà operata dai datori di lavoro e dalle imprese d’armamento in sede di autoliquidazione 2012.

 

A decorrere dal 2012, tenuto conto del carattere strutturale dell’addizionale Fondo amianto e al fine di ridurre i costi di riscossione, l’addizionale sarà versata dai datori di lavoro e dalle imprese d’armamento interessati con l’autoliquidazione annuale dei premi.

 

 


 

Comitato amministratore del fondo

 

Per la gestione del Fondo, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un “Comitato Amministratore” che si avvale delle competenti strutture dell’INAIL.

Il Regolamento[11] ne disciplina l’organizzazione, definendone la composizione e i compiti.

Il Comitato è composto da sedici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell\’economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell\’INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell\’amianto maggiormente rappresentative nell\’ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate.

il Comitato svolge i seguenti compiti:

·         predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa

·         delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento

·         partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva

·         vigila sull’affluenza dell’addizionale, sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l’efficacia e l’entità della prestazione del Fondo

·         assolve ogni altro compito previsto dal regolamento senza oneri a carico del Fondo medesimo

 


 

RICORSI

 

Il Regolamento, all’art.7, relativamente alla prestazione aggiuntiva, prevede la possibilità di presentare ricorso e individua espressamente i soggetti e i motivi del ricorso stesso.

 

In particolare, i soggetti legittimati sono individuati con riferimento all’articolo 2, comma 1, dello stesso Regolamento, di cui al precedente paragrafo “Beneficiari”.

 

I motivi previsti sono esclusivamente:

a)   la mancata erogazione della prestazione aggiuntiva

b)   l’errata misura corrisposta a titolo di prestazione aggiuntiva

 

In particolare, in merito ai ricorsi di cui al punto a), si evidenzia che, in considerazione della natura della prestazione aggiuntiva stessa[12], la relativa motivazione non può riguardare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione principale (diritto alla rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia asbesto-correlata e del relativo agente causale). Ogni contestazione relativa a detti elementi costitutivi può essere fatta valere esclusivamente con gli ordinari mezzi previsti dal Testo Unico.

 

Pertanto, i predetti ricorsi sono ipotizzabili nei casi di errori materiali (ad esempio digitazione di codici errati) o derivanti dalla procedura informatica di gestione (ad esempio mancata intercettazione del caso negli archivi centrali) ovvero nella fase di pagamento.

 

Per quanto riguarda i ricorsi di cui al punto b), gli stessi sono relativi ai casi in cui l’importo erogato della prestazione aggiuntiva sia stato determinato dall’Istituto in misura non corretta.


 

Ai ricorsi, previsti dal citato art.7, si applica la disciplina di cui all’art.104 e seguenti del T.U. e, pertanto, devono essere presentati comunicando all’INAIL le relative motivazioni ed allegando la documentazione dalla quale emergano gli elementi a supporto. Il ricorso potrà essere spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato presso le competenti Strutture Territoriali con lettera della quale sia ritirata ricevuta.

 

Il termine di 60 giorni, previsto dall’art. 104 T.U.[13] per la presentazione dei ricorsi, decorre:

 

·         nel caso di ricorso avverso la mancata erogazione della prestazione, dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento (acconti, conguagli e altri importi)

 

·         nel caso di ricorso avverso la misura della prestazione erogata, dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di pagamento

 

Si evidenzia che, in fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, considerato che il pagamento della prestazione aggiuntiva è subordinato alla disponibilità da parte dell’Istituto delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese, i soggetti interessati, al fine di poter utilmente proporre ricorso, dovranno tenere conto dell’effettivo avvio dei primi pagamenti, che sarà reso noto attraverso comunicazione sul sito internet o altra modalità.

 

 

PRESCRIZIONE

 

Il diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo, si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 c.c.). Il termine decorre:


 

·         dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento, 13 aprile 2011, per le rendite costituite precedentemente

·         dalla data di costituzione della rendita se successiva all’entrata in vigore del Regolamento

 

Il diritto a conseguire una diversa misura degli acconti, dei conguagli e di ogni altro pagamento [14] effettuato a titolo di prestazione aggiuntiva si prescrive decorsi cinque anni (art.2948 c.c.) dalla data della comunicazione relativa al provvedimento con cui è disposto il pagamento.

 

Nulla è modificato, infine, per quanto riguarda la prescrizione del diritto a conseguire la rendita, ovvero la prestazione principale.

 

 

***

 

Si fa presente che, ai fini dell’erogazione della prestazione aggiuntiva, nonché della riscossione dell’addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese, si sta provvedendo alle necessarie implementazioni procedurali. Al rilascio di dette implementazioni saranno diffuse apposite note operative.

 

La prestazione aggiuntiva sarà elaborata a livello centrale e si procederà all’erogazione avviando, dapprima, i pagamenti relativi agli anni 2008 e 2009, per i quali sono state già trasferite le risorse da parte dello Stato.

 

L’avvio dei pagamenti sarà reso noto attraverso specifica comunicazione sul sito internet dell’Istituto.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 

 


[1] Articolo 2, comma 1, del Regolamento.

[2] Articolo 2 del Regolamento.

[3]                                             Importo Fondo “ANNO X” (Risorse Stato + Imprese)

    Misura prestazione  aggiuntiva  =    ————————————————————————  %

                                                                         Spese per rendite beneficiari (INAIL + ex IPSEMA)

                                 “ANNO X”

[4]     2° ACCONTO  =    MISURA % COMPLESSIVA DELL’ACCONTO –  1° ACCONTO =   

   

                                   Risorse Fondo Stato “ANNO X”

       =    ——————————————————–  %          10 %

                                              Spese per rendite beneficiari  “ANNO X”

[5] Articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[6] Articolo 3, comma 1, del Regolamento.

[7] Articolo 3, comma 2, del Regolamento.

[8] Articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento.

[9]  Articolo 3, comma 5, del Regolamento.

[10] Articolo 3, comma 6, del Regolamento.

[11] Articolo 5 del Regolamento.

[12] E’ una prestazione accessoria che deriva dalla sussistenza del diritto principale cioè la rendita diretta o a superstite erogata alle vittime dell’amianto e della fiberfrax.

 

[13] In considerazione a quanto stabilito, in merito alle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, dalla legge n.533/1973 che ha riformato il processo del lavoro, il termine di 60 giorni previsto dall’art.104 T.U. non ha carattere perentorio, pertanto l’opposizione può essere presentata in ogni momento purché nei termini di prescrizione.

 

[14] Ad esempio le prestazioni aggiuntive per gli anni 2008, 2009 e 2010 erogate in una unica soluzione.

REGOLAMENTO

PREMESSA

Nel rapporto AMNIL 2008 si legge che “la diffusione di fondi di compensazione, in particolare per le vittime dell’amianto, deriva dal prepotente emergere della consapevolezza che il danno patrimoniale è ormai categoria inadeguata a cogliere l\’ampiezza del pregiudizio subito da un soggetto danneggiato. Pertanto il primo problema che una riforma dovrebbe porsi è quello di coniugare indennizzo pubblicistico e risarcimento privato in un equilibrio dinamico. Senza entrare nel merito del dibattito sulle tipologie di danno risarcibile ed indennizzabile, nell\’ordinamento coesistono ormai due sistemi concorrenti di tutela del danno subito dal lavoratore in conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: quello risarcitorio, regolato dal diritto comune, e quello indennitario, regolato dall\’assicurazione obbligatoria. Il primo è preordinato a ristorare in modo integrale il danno subito dal lavoratore vittima di un atto illecito. Condizione per l’operatività di tale tutela è la rigorosa prova, a carico del lavoratore, del danno subito e dell’illecito in tutti i suoi elementi fondamentali (condotta, imputabilità, colpevolezza).Il secondo, che assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, in base all’art. 38 della Costituzione opera automaticamente al verificarsi dell’evento generatore di bisogno,indipendentemente da ogni valutazione circa la natura e l’imputabilità del fatto generatore del bisogno”.

L’istituzione del fondo vittime dell’esposizione all’amianto è prevista anche in altre legislazioni europee.( Esempio – FIVA 10 (Fondo di compensazione per le vittime dell’amianto), ente pubblico

dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, previsto dalla legislazione francese a partire dal 2000 ma effettivamente istituito solo nel 2002; – IAS11 (Istituto delle vittime dell\’amianto), ente autonomo fondato in Olanda il 10 marzo 1999 e divenuto operativo il 26 gennaio 2000; – AFA12 (Fondo amianto), istituito in Belgio con legge 27 dicembre 2006 e operativo dal 1° aprile 2007, è gestito dall’ente pubblico di previdenza sociale (FMP), di cui è parte integrante. Caratteristiche comuni tra questi e il fondo vittime esposizione all’amianto italiano (FVA) sono il carattere aggiuntivo delle prestazioni erogate, la possibilità degli eredi, in caso di decesso del titolare, di poter beneficiare delle prestazioni e il sistema di finanziamento duale, cioè in parte a carico dello Stato e in parte a carico delle imprese. Nei quattro fondi considerati, requisito essenziale per l’accesso ai benefici in argomento è la territorialità dell’esposizione. Importante differenza, invece, tra il fondo italiano e i tre fondi europei risiede nella platea dei destinatari oggetto delle prestazioni. Infatti, mentre il FVA, come già accennato, è diretto a tutelare esclusivamente i lavoratori, i tre fondi citati mirano a tutelare le vittime di esposizione all’amianto avvenuta a qualsiasi titolo, sia esso lavorativo, familiare o ambientale.

L’ESPOSIZIONE AD AMIANTO ED I BENEFICI PREVIDENZIALI

Con la legge 27 marzo 1992 n. 257 il legislatore, conformandosi alla direttiva comunitaria 1999/77/CE del 26 luglio 1999, ha decretato la messa al bando dell’utilizzo dell’amianto in tutti i processi produttivi. Con l’art 13 comma 7 della legge del 27 marzo 1992 n.257, ha disposto l’introduzione di benefici previdenziali per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto. L’articolo 13, comma 7, della legge 257/1992 prevede: 1) l’accesso, per i lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva al pensionamento anticipato in costanza di determinati requisiti contributivi beneficiando di una maggiorazione dell’anzianità contributiva e assicurativa; 2) della rivalutazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori delle miniere e cave di amianto del numero di settimana coperto da contribuzione obbligatoria relative ai periodi di prestazione lavorativa; 3) analoga rivalutazione per il periodo di provata esposizione all’amianto in favore dei lavoratori che abbiano contratto a causa di detta esposizione, malattie professionali documentate dall’Inail della rivalutazione altresì dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo di dieci anni. Tale regime è stato però modificato dall’articolo 47 del dl 269/2003, convertito nella legge 326/2003 e da quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003 n.350. Nella sentenza 434/2002, richiamata poi dalla più recente sentenza del 290/20104, la Corte evidenzia la circostanza che “la ratio sottesa alla applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, o che fossero stati comunque soltanto esposti all’amianto, non era quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro”.

La finalita’ delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 257/1992 è esclusivamente diretto al conseguimento delle prestazioni pensionistiche con esclusione di qualsiasi carattere indennitario delle stesse. Tenuto conto di quanto rappresentato dalla Suprema Corte ha inciso, probabilmente, sulle determinazioni del legislatore la consapevolezza dei riflessi che l’eliminazione di detto materiale avrebbe avuto sul mondo del lavoro sotto il profilo occupazionale.

LEGGE 28 DICEMBRE 2007 N. 244

Risponde a tutt’altro tipo di finalità, invece, la previsione dell’articolo 1, commi 241-246 della legge 28 dicembre 2007, n. 244 dove il legislatore autorizza la concessione di una prestazione aggiuntiva ai lavoratori titolari di rendita INAIL che abbiano contratto patologie riconducibili all’esposizione all’amianto. L’intervento sembrerebbe avere natura compensativa ed indennitaria ponendosi nell’alveo di quanto similmente previsto in altri paesi europei.

Il carattere indennitario dell’intervento è ad oggi limitato alle vittime dell’amianto che rientrano nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria prevista dal D.P.R. 1124 del 1965.

Tale interpretazione, condivisa dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, esclude dall’erogazione del beneficio i soggetti la cui esposizione all’amianto sia riconducibile a cause ambientali, familiari o comunque non direttamente imputabili all’attività lavorativa. A tal proposito la sezione consultiva nel parere 3370 /2008ha osservato che “ancorché il comma 241 dell’articolo 1della legge n. 244 del 2007 menzioni genericamente, come destinatari della prestazione del fondo, tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate, il riferimento specifico ai titolari di rendita trova la sua giustificazione nel successivo comma 243, che configura il beneficio esclusivamente come aggiuntivo,appunto, alla rendita INAIL, ponendo quindi un’indissolubile correlazione tra titolarità di quest’ultima e l’essere destinatari dell’apposita provvidenza”.

REGOLAMENTO FONDO VITTIME DELL’ AMIANTO 12/01/2011.

Istituito, dunque, nel 2007 con l’Art. 1 commi 241-246 della Legge N.247 2007 solo il 13 gennaio 2011 dopo un lungo iter legislativo, e dopo un’attesa di quattro anni è entrato in vigore  il Fondo per le vittime dell’amianto, fondo destinato al sostegno dei lavoratori malati e al sostentamento dei familiari di lavoratori deceduti per malattie dovute al contatto con la sostanza nociva disciplinato con otto articoli dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali n.30 del 12 gennaio 2011 (G.U. n.72 del 29 marzo 2011) sia sotto il profilo dell’\’organizzazione,che del finanziamento che delle modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva. Lo stesso decreto ha disciplinato infatti, altresì, la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato istituito per la gestione del Fondo.  Il fondo è istituto presso l\’INAIL, con contabilità autonoma e separata, ed è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.  Il fondo si avvale, per l’erogazione delle prestazioni e per la riscossione delle addizionali previste, delle strutture dell’Istituto. I risultati di gestione sono evidenziati nei bilanci INAIL.

La sua disponibilità ammonta a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 29,3 milioni di euro a decorrere dal 2010.Finalità del fondo è l\’erogazione di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall\’INAIL e dall\’ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all\’amianto e alla fibra “fiberfrax”, nonché i loro familiari titolari di rendita a superstiti. Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione è erogata d\’ufficio dall\’INAIL, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l\’accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza. Questo il testo integrale dell’articolo 1 della Legge 247/07 in cui veniva annunciata la nascita del fondo per le vittime da amianto. “È istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi”.

Il beneficio erogato dal Fondo si configura come una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta, anche unificata, o a superstiti, erogata dall’INAIL o dall’ex IPSEMA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (di seguito denominato Testo Unico) e successive modifiche e integrazioni, ed è fissata in una misura percentuale della rendita stessa. La prestazione è erogata d’ufficio dall’INAIL, previo trasferimento delle risorse finanziarie previste a carico dello Stato e l’incasso degli oneri previsti a carico delle imprese, ed è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Beneficiari

Secondo quanto più innanzi anticipato, hanno diritto alla prestazione del Fondo:

 

·         i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’INAIL e dall’ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari  o superiore all’11% in regime testo unico e al 16% in regime danno biologico);

 

·         i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell’assicurato.

MODALITA’ DI ACCESSO

Essendo la prestazione erogata d’ufficio dall’INAIL, per l’accesso al beneficio non è prevista la presentazione dell’istanza all’Istituto. L’avvio dei pagamenti  da parte dell’INAIL, verrà reso noto attraverso specifica comunicazione su stampa, internet ecc., qualora ai beneficiari di cui sopra non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva, e gli stessi potranno segnalare alle competenti strutture territoriali dell’Inail il mancato pagamento, presentando idonea documentazione a sostegno della richiesta. L’INAIL provvederà all’esame della segnalazione ai fini dell’ammissione al beneficio e ne comunicherà l’esito all’interessato. L’erogazione avverrà previo trasferimento dei benefici previsti a carico dello Stato e l’incasso degli oneri previsti a carico delle imprese.Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA

La prestazione aggiuntiva prevista dall’articolo 2 del regolamento è calcolata applicando alla  rendita percepita, ai sensi del Testo Unico e s.m.i., dagli aventi diritto la misura percentuale stabilita con decreto ministeriale. La prestazione aggiuntiva è fissata, dunque, in una misura percentuale della rendita. Tale misura percentuale è il risultato del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili del fondo e la spesa sostenuta dall’Istituto assicuratore nell’ambito di ciascun anno per le rendite dirette e ai superstiti  erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento. Per gli anni solari già conclusi, la prestazione aggiuntiva è stata fissata dal decreto del 12 gennaio 2011 nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.A decorrere dal 2011 la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall’INAIL per le rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento.                

 

                                           Importo Fondo anno X (Stato + Imprese)

Prestazione aggiuntiva  =    ————————————————————————–  %

                                                     Spese rendite (beneficiari  INAIL + ex IPSEMA) anno X

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE

 

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in un’unica soluzione entro: il 31 dicembre 2011 per il 2008 e 2009; il 30 giugno 2012 per il 2010.

Dal 2011, la prestazione aggiuntiva è erogata mediante due acconti, finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e un conguaglio, utilizzando le risorse annue derivanti dalla effettiva riscossione   dell’addizionale dovuta dalle imprese.

Il meccanismo di liquidazione della prestazione prevede , dunque, l’erogazione di due acconti ed un conguaglio. Ciò accade in virtù del fatto che il finanziamento del fondo è garantito in parte da uno stanziamento statale ed in parte dai proventi di un’addizionale. Com’è noto l’autoliquidazione INAIL si articola in rata e consuntivo . Ne consegue che le risorse divengono effettive con uno scarto temporale considerevole rispetto all’esercizio di riferimento in cui si manifesta il presupposto. “Proprio al fine di garantire la tempestività dell’erogazione, anche in considerazione delle aspettative di vita dei soggetti interessati, la concessione degli acconti viene prevista utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, lasciando che la riscossione dell’addizionale finanzi il conguaglio definitivo. Il regolamento, poi, prevede che la misura degli acconti e del conguaglio, e le relative modalità di erogazione, possano essere modificate attraverso un decreto adottato ai sensi dell’art 17 comma 3 della legge del 23 agosto 1988 n.400. Tale previsione risponde, in termini generali, al principio del “contrario atto” ed è coerente con la previsione normativa che individua lo strumento regolamentare come quello disciplinante il Fondo.”(Venturini, Argondizzo in www.amministrativamente.it)

 

a)      Primo acconto.

 

La misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della rendita percepita e l’importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa.

Gli acconti sono corrisposti previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato.

 

b)      Secondo acconto.

 

E’ corrisposto in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato disponibili nel Fondo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (per es.: per l’anno 2011, il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno 2012).La misura percentuale del 2° acconto è fissata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate per l’anno di riferimento, tenuto conto del primo acconto già corrisposto.

 

                                      Importo Fondo Stato anno X (Risorse Stato+Imprese)

     2° ACCONTO  =    ———————————————  %  – 10 %

                                                          Spese rendite beneficiari (INAIL ed EX IPSEMA) anno X

 

La misura complessiva dell’acconto (primo e secondo acconto) è definita con determinazione del Presidente dell’INAIL.

 

c)      Conguaglio e misura complessiva della prestazione aggiuntiva.

 

Il conguaglio è corrisposto in un’unica soluzione entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto  (per es.: per l’anno 2011, il conguaglio è erogato entro il 30 giugno 2013), utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall’addizionale riscossa dalle imprese per l’anno di riferimento. Con il pagamento del conguaglio si conclude la ripartizione  tra i beneficiari dell’anno di riferimento della complessiva disponibilità dell’intero Fondo per il medesimo anno. La misura del conguaglio è calcolata per differenza tra misura complessiva della prestazione aggiuntiva spettante e i due acconti di cui ai punti precedenti.  La misura complessiva della prestazione aggiuntiva è calcolata rapportando il Fondo complessivo disponibile (quota trasferita dal bilancio dello Stato e addizionali effettivamente riscosse dalle imprese per l’anno di riferimento) e le spese per le rendite erogate ai beneficiari del Fondo, spettanti per l’anno di riferimento alla data della determinazione della misura della prestazione complessiva aggiuntiva.  La misura complessiva della prestazione aggiuntiva e quella del conguaglio sono fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo.

Con  decreto, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari,  possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione.

Per quanto riguarda il 2010 l’erogazione della prestazione aggiuntiva del 15% della rendita sarà messa in pagamento entro il 31 dicembre 2012 .L\’INAIL sta realizzando le attività necessarie per l\’erogazione della prestazione aggiuntiva che sarà  avviata a partire dagli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009, per i quali sono già disponibili i trasferimenti da parte dello Stato. L\’avvio del pagamento sarà reso noto attraverso specifica comunicazione sul portale dell\’Istituto.

FINANZIAMENTO DEL FONDO

La legge finanziaria 2008 ha stabilito che il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto è per tre quarti a carico del bilancio dello Stato e per un quarto a carico dalle imprese.L’onere a carico dello Stato è stato determinato dalla legge in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Di conseguenza l’ammontare del finanziamento ripartito tra Stato e imprese é il seguente:

 

(Euro)

2008

2009

2010

2011 e oltre

Totale FONDO

40.000.000

40.000.000

29.333.000

29.333.000

   STATO

30.000.000

30.000.000

22.000.000

22.000.000.

   IMPRESE

10.000.000

10.000.000

7.333.000

7.333.000

 

 

ADDIZIONALE SUI PREMI A CARICO DELLE IMPRESE

 

La legge finanziaria 2008 ha disposto che “Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi …”.Il Regolamento all’articolo 3  ha stabilito che sono tenute al versamento dell’addizionale le imprese assicurate all’INAIL e al soppresso IPSEMA “individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni”.Tali imprese sono, secondo un principio di mutualità,  quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali, per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le Tariffe dei premi approvate con D.M. 12.12.2000 alle seguenti voci:

 

a)       gestione Artigianato – voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113,6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581,7271, 7272, 9200;

b)      gestione Industria – voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;

c)      gestione terziario – voci di tariffa 3620,4100, 6100,6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;

d)     gestione altre attività – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100.

 

Le lavorazioni del settore marittimo (ex IPSEMA) alle quali si applica l’addizionale si riferiscono alle gestioni “trasporto merci” e “trasporto passeggeri”.

 

L’addizionale sarà applicata ai premi ordinari ed al sovrappremio supplementare silicosi /asbestosi. Ove la si assimili al premio ed alla sua natura e caratteristiche, sul relativo importo deve essere applicata l’addizionale dell’1 per cento prevista dall’articolo 181 T.U. Per la stessa ragione, in caso di mancato o tardato versamento o di evasione, si applicherà il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000 nonché l’esazione coattiva ed ogni altra forma di intervento connesso. Tale addizionale grava sui premi versati all’INAIL dalle imprese assicurate, individuate secondo un principio di mutualità in quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi e approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 dicembre 2000. L’addizionale è ordinariamente richiesta una sola volta l’anno salvo che in sede di prima applicazione. Infatti, per gli anni 2008 e 2009, il regolamento prevede che sia applicata contestualmente e cumulativamente in un’unica soluzione.

MISURA DELLE ADDIZIONALI

Il Regolamento ha stabilito le addizionali nelle seguenti misure:

 

ANNO

PREMI INAIL

PREMI ex IPSEMA

2008

1,44%

0,03%

2009

1,44%

0,03%

Dal 2010

1,07%

0,02%

 

Per gli anni successivi al 2010 le misure suddette possono essere variate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Istituto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Con lo stesso decreto possono essere altresì variati, per gli anni successivi al 2010, i criteri di individuazione delle imprese tenute al versamento dell’addizionale.

APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

L’addizionale Fondo amianto sui premi ordinari di competenza dell’INAIL per gli anni 2008, 2009, 2010 sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, relativi alle imprese classificate alle voci di tariffa ed alle lavorazioni del settore marittimo indicate nel Regolamento.La base di calcolo è rappresentata dal solo premio dovuto per ciascun anno di riferimento, al netto cioè dell’addizionale ex ANMIL. Tale addizionale sarà calcolata sull’importo dovuto per l’addizionale Fondo amianto.In sede di prima applicazione, la determinazione dell’importo complessivamente dovuto da ciascun datore di lavoro e l’invio della richiesta di pagamento, con indicazione del relativo termine e delle modalità di versamento tramite F24 e F24EP, sarà interamente gestita, a livello centrale dall’Inail.

APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE PER IL 2011 E ANNI SUCCESSIVI

Per quanto riguarda i premi di competenza dell’INAIL, tenuto conto del carattere strutturale dell’addizionale Fondo amianto e al fine di ridurre i costi di riscossione, l’addizionale sarà versata dai datori di lavoro interessati con l’autoliquidazione annuale dei premi. E’ molto probabile che a partire dalla prossima autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2012, pertanto, i datori di lavoro applicheranno l’addizionale al premio dovuto a titolo di rata anticipata e di regolazione. Per quanto riguarda l’addizionale dovuta per l’anno 2011, l’INAIL richiederà invece il pagamento dell’integrazione della rata di premio per l’anno in corso con operazione centralizzata, in tempo utile per la comunicazione delle basi di calcolo, nelle quali sarà indicato l’importo di cui tenere conto ai fini della regolazione 2011.

RICORSI

Il Regolamento, all’art.7, relativamente alla prestazione aggiuntiva, prevede la possibilità di presentare ricorso e individua espressamente i soggetti e i motivi del ricorso stesso.In particolare, i soggetti legittimati sono individuati con riferimento all’articolo 2, comma 1, dello stesso Regolamento, di cui al precedente paragrafo “Beneficiari”.

I motivi previsti sono esclusivamente:

a)                  la mancata erogazione della prestazione aggiuntiva

b)                 l’errata misura corrisposta a titolo di prestazione aggiuntiva

In particolare, in merito ai ricorsi di cui al punto a), si evidenzia che, in considerazione della natura della prestazione aggiuntiva stessa, la relativa motivazione non può riguardare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione principale (diritto alla rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia asbesto-correlata e del relativo agente causale). Ogni contestazione relativa a detti elementi costitutivi può essere fatta valere esclusivamente con gli ordinari mezzi previsti dal Testo Unico.Pertanto, i predetti ricorsi sono ipotizzabili nei casi di errori materiali (ad esempio digitazione di codici errati) o derivanti dalla procedura informatica di gestione (ad esempio mancata intercettazione del caso negli archivi centrali) ovvero nella fase di pagamento. Per quanto riguarda i ricorsi di cui al punto b), gli stessi sono relativi ai casi in cui l’importo erogato della prestazione aggiuntiva sia stato determinato dall’Istituto in misura non corretta. Ai ricorsi, previsti dal citato art.7, si applica la disciplina di cui all’art.104 e seguenti del T.U. e, pertanto, devono essere presentati comunicando all’INAIL le relative motivazioni ed allegando la documentazione dalla quale emergano gli elementi a supporto. Il ricorso potrà essere spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato presso le competenti Strutture Territoriali con lettera della quale sia ritirata ricevuta.

Il termine di 60 giorni, previsto dall’art. 104 T.U. per la presentazione dei ricorsi, decorre:

  • nel caso di ricorso avverso la mancata erogazione della prestazione, dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento (acconti, conguagli e altri importi)
  • nel caso di ricorso avverso la misura della prestazione erogata, dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di pagamento

Si evidenzia che, in fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, considerato che il pagamento della prestazione aggiuntiva è subordinato alla disponibilità da parte dell’Istituto delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese, i soggetti interessati, al fine di poter utilmente proporre ricorso, dovranno tenere conto dell’effettivo avvio dei primi pagamenti, che sarà reso noto attraverso comunicazione sul sito internet o altra modalità.

PRESCRIZIONE

Il diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo, si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni, come previsto dall’art. 2946 c.c., dalla data dell’entrata in vigore del decreto attuativo, 13 aprile 2011, per le rendite costituite precedentemente, dalla data di costituzione della rendita se successiva all’entrata in vigore del decreto attuativo. Il diritto a conseguire una diversa misura della prestazione aggiuntiva si prescrive nei termini di cinque anni (art.2948 c.c.) a decorrere dalla data di erogazione, sui ratei di rendita, della prestazione aggiuntiva (acconti, conguagli, ecc.).In ogni caso, restano fermi i termini prescrizionali previsti dal Testo Unico per i per i casi già definiti dall’Istituto ai fini assicurativi.

Comitato amministratore del fondo

Per la gestione del Fondo, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un “Comitato Amministratore” che si avvale delle competenti strutture dell’INAIL. Il Regolamento ne disciplina l’organizzazione, definendone la composizione e i compiti. Il Comitato è composto da sedici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell\’economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell\’INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell\’amianto maggiormente rappresentative nell\’ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate.

il Comitato svolge i seguenti compiti,:

·         predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;

·         delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;

·         partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva;

·         vigila sulla ripartizione delle risorse di dotazione del Fondo;

·         vigila sull’affluenza dell’addizionale, sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l’efficacia e l’entità della prestazione del Fondo;

·         assolve ogni altro compito previsto dal regolamento senza oneri a carico del Fondo medesimo.

 

GAZZETTA UFFICIALE: http://www.laprevidenza.it/attachments/news/DECRETO%20FONDO%20VITTIME%20AMIANTO.pdf

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