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FATTURE FALSE: Niente rimborso d’IVA

Il contribuente non ha diritto rimborso dell’Iva condonata quando l’ufficio contesta fatture inesistenti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una ordinanza del 19 maggio 2011, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
La sezione tributaria ha spiegato che normalmente quando il contribuente ha aderito al condono la misura dei rimborsi Iva che gli spetta non può essere toccata. C’è una sola eccezione, le fatture false. In questo caso, infatti, non si può impedire all’ufficio di contestare le operazioni inesistenti e di attuare il recupero di imposta.
In proposito, si legge in sentenza, “in tema di condono fiscale, la previsione dell\’art. 9, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale la definizione automatica non modifica l\’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell\’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all\’ufficio il potere di contestare il credito”. Pertanto, quando è stato chiesto il rimborso dell\’IVA e l\’Ufficio ha respinto la richiesta ritenendo l’imposta mai versata, “trattandosi di operazioni inesistenti, l\’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, nè gli e inibito l\’accertamento diretto a dimostrare l\’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti dei fisco, i quali restano soggetti all\’eventuale contestazione da parte dell\’ufficio”.
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