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SEPARAZIONE CONSENSUALE: Riconciliazione di fatto

 

Il 10 aprile 2006 mi è stato omologato dal Tribunale il decreto di “Separazione consensuale”.

Subito dopo mia moglie ha cambiato città e regione trasferendo, altresì, la residenza ed il domicilio.

Dopo cinque anni mia moglie è tornata a vivere con me. Ha trasferito la residenza nel mio alloggio. Qual è la prassi per l’annullamento della “Separazione consensuale”?

Per definire la pratica, è obbligatorio rivolgersi ad un avvocato?

RISPOSTA

L’articolo 154 del codice civile prevede l’istituto della riconciliazione fra i coniugi dopo il decreto di omologa della separazione consensuale o dopo la domanda o sentenza di separazione giudiziale.

Secondo l’interpretazione della norma, si è in presenza di una situazione di fatto che non richiede alcun adempimento da parte dei coniugi già separati.

Naturalmente la riconciliazione potrà essere eccepita e quindi essere impeditiva, sempre se provata, della domanda di divorzio.

DAL SOLE 24 ORE DEL 20 GIUGNO 2011

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