lunedì, Aprile 29, 2024
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TAR PIEMONTE: Accesso ai documenti amministrativi in genere

REPUBBLICA ITALIANA                        
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                    
        Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte       
                           (Sezione Prima)                          
ha pronunciato la presente                                          
                              SENTENZA                              
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2011, proposto da:  
BATHOR  SERVIZI  PSICOPEDAGOGICI  E    SOCIO-ASSISTENZIALI    SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dall\’avv.  Lorenzo  Tamos,    con
domicilio eletto presso lo  studio  dell\’avv.  Andrea  Berchielli  in
Torino, via Carcano, 26;                                            
                               contro                               
COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO, in persona del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall\’avv. Massimo  Grattarola,  con  domicilio
eletto presso lo studio dell\’avv. Giuseppe Prencipe in Torino,  corso
Re Umberto, 71;                                                     
per l\’esibizione di  copia  di  analitico,  dettagliato  prospetto  e
rendicontazione di tutti i  contributi  della  Regione  Piemonte  e/o
della  Provincia  di  Alessandria  e/o  da  altri    enti    pubblici
erogati/erogandi dall\’anno  2006  al  2011  al  Comune  di  Castellar
Guidobono in relazione alla  gestione/organizzazione  del  Micro-nido
“Bim Bum Bam”, con  specifica  indicazione  dell\’ammontare  di  detti
contributi, delle date di assegnazione e dell\’utilizzo che ne è stato
fatto da parte del Comune di  Castellar  Guidobono,  nonché  di  ogni
attinente richiesta avanzata dallo stesso  Comune  ai  predetti  enti
pubblici territoriali a partire dal 2006 in poi;                    
con richiesta di risarcimento del danno.                            
Visti il ricorso e i relativi allegati;                             
Visto l\’atto di costituzione in  giudizio  del  Comune  di  Castellar
Guidobono;                                                          
Viste la memoria difensiva depositata dalla parte ricorrente;       
Visti tutti gli atti della causa;                                   
Relatore nella camera di consiglio del  giorno  3  novembre  2011  il
dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per  le  parti  i  difensori
come specificato nel verbale;                                       
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.             

                                                                       Fatto

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente gestisce il micro-nido comunale denominato “Bim Bum Bam” nel Comune di Castellar Guidobono, in forza di contratto d\’appalto sottoscritto il 31.10.2006. Espone che già alla fine del primo anno di gestione il micro-nido presentava un consistente disavanzo economico, per ripianare il quale la ricorrente si vedeva costretta a ridurre le rette mensili (giudicate eccessive dall\’utenza) e a prolungare l\’orario di apertura, anche su sollecitazione del Sindaco del Comune che manifestava la disponibilità dell\’amministrazione a sostenere l\’attività con la concessione di contributi, compatibilmente con le risorse erogate a tal fine dalla Regione o dalla Provincia; in effetti la ricorrente otteneva successivamente dal Comune l\’erogazione di contributi per un importo complessivo di 22.700, ma, essendo a conoscenza che Regione e Provincia avevano erogato al Comune contributi in favore del micro-nido per un importo molto più elevato, pari a complessive 62.417,97, rivolgeva all\’amministrazione formale richiesta di pagamento del maggiore importo dovuto; a fronte del silenzio dell\’amministrazione, formulava istanza di accesso agli atti con specifica richiesta di “esibizione di copia di analitico, dettagliato prospetto e rendicontazione di tutti i contributi della Regione Piemonte e/o della Provincia di Alessandria e/o da altri enti pubblici erogati/erogandi dall\’anno 2006 al 2011 al Comune di Castellar Guidobono in relazione alla gestione/organizzazione del Micro-nido “Bim Bum Bam”, con specifica indicazione dell\’ammontare di detti contributi, delle date di assegnazione e dell\’utilizzo che ne è stato fatto da parte del Comune di Castellar Guidobono, nonché di ogni attinente richiesta avanzata dallo stesso Comune ai predetti enti pubblici territoriali a partire dal 2006″; decorso inutilmente il termine di legge senza aver ottenuto risposta dal Comune, la ricorrente conveniva ritualmente quest\’ultimo dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell\’art. 25 L. 241/90 e 116 c.p.a. per sentirlo condannare all\’esibizione della predetta documentazione; sosteneva di avere un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti ed evidenziava l\’insussistenza di ragioni ostative all\’accesso connesse alla tutela di dati sensibili o supersensibili di terzi; formulava istanza risarcitoria.

2. Si costituiva il Comune di Castellar Guidobono opponendosi alla domanda in quanto generica ed esplorativa; negava, in particolare, la sussistenza di un interesse qualificato della ricorrente alla conoscenza della documentazione richiesta, sia perché il contratto d\’appalto sottoscritto inter partes prevede che eventuali contributi erogati da enti pubblici per la gestione del nido o per la manutenzione o l\’adeguamento del fabbricato “spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente”, sia perché i contributi effettivamente erogati dalla Regione Piemonte in favore del micro-nido gestito dalla ricorrente sono stati concessi senza vincolo di destinazione.

3. La ricorrente ha replicato con memoria, insistendo nella propria domanda.

4. In esito alla camera di consiglio del 3 novembre 2011, sentiti i procuratori delle parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

5. Osserva il collegio che il ricorso è fondato e va accolto.

Il diritto di accesso è riconosciuto dall\’ordinamento ai soggetti privati “che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l\’accesso” (art. 22, comma 1 lett. b) L. 241/90).

La situazione “giuridicamente rilevante” per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso è nozione diversa e più ampia rispetto all\’interesse all\’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all\’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell\’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l\’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all\’impugnativa dell\’atto (Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1492).

Ciò si riflette sul contenuto della relativa istanza, per la cui ammissibilità è sufficiente che essa indichi i presupposti di fatto e renda percepibile l\’interesse giuridico concreto e attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto: la legittimazione all\’accesso, in altre parole, non è subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma richiede unicamente che la conoscenza del documento sia funzionale alla tutela di un interesse giuridico protetto dall\’ordinamento, e dunque differenziato rispetto all\’interesse generico di ogni cittadino a conoscere l\’attività dei pubblici poteri.

Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto il proprio interesse a conoscere l\’ammontare dei contributi complessivamente erogati da enti pubblici al Comune di Castellar Guidonia in favore del micro-nido da essa gestito; ha prodotto in giudizio una lettera del 25 maggio 2011 con cui la Provincia di Alessandria ha confermato di aver erogato contributi al Comune resistente per la gestione del micro-nido “Bim Bum Bam” in relazione agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, in qualità di ente delegato dalla Regione Piemonte ex art. 115 L.R. n. 5/2001; gli importi erogati (( 32.117,97 e 25.533,96) sono superiori a quelli concretamente versati dal Comune alla ricorrente; non si può escludere che analoghi contributi siano stati erogati al Comune da altri enti pubblici.

Ciò posto, ritiene il collegio che non possa essere disconosciuto l\’interesse della ricorrente a conoscere l\’ammontare di detti contributi, dal momento che questi, proprio perché erogati specificamente in favore del micro-nido gestito dalla ricorrente, formano oggetto di un interesse giuridicamente protetto in quanto “differenziato” da quello generico (e non parimenti tutelato) della generalità dei cittadini.

È irrilevante, ai fini che occupano, che i predetti contributi siano stati erogati senza vincolo di destinazione o che gli stessi competano in via esclusiva al Comune in forza degli accordi contrattuali correnti inter partes: tali circostanze attengono al merito della pretesa sostanziale della ricorrente, che non costituisce oggetto del presente giudizio.

Ai fini della domanda formulata nel presente giudizio, non si può negare la sussistenza di un interesse qualificato e differenziato della ricorrente a conoscere l\’entità dei contributi complessivamente versati al Comune da enti pubblici in favore della struttura da essa gestita, sia per richiederne (in diversa sede) la concreta erogazione in proprio favore (impregiudicata, peraltro, l\’effettiva sussistenza del relativo diritto), sia anche soltanto per controllare che i fondi in questione siano effettivamente utilizzati dall\’amministrazione comunale “per la gestione del Nido o per la manutenzione o l\’adeguamento del fabbricato”, così come contrattualmente previsto.

La domanda di accesso è sufficientemente specifica e non comporta complesse attività di elaborazione dati da parte dell\’amministrazione comunale.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso ex art. 116 c.p.a. è fondato e va accolto.

È invece inammissibile la domanda risarcitoria, attesa la natura speciale del presente giudizio (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2007, n. 5365).

Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi per la peculiarità delle questioni esaminate e la natura delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo accoglie in parte e per l\’effetto ordina al Comune di Castellar Guidobono di consegnare alla parte ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza (o dalla sua notificazione, se anteriore) copia della documentazione richiesta con l\’istanza di accesso del 12.05.2011;

b) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l\’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOV. 2011.

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