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ON.LE MAURIZIO GASPARRI: Opinioni sindacabili, non รจ funzione parlamentare

SENTENZA N. 39

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 3), relativa allโ€™insindacabilitร , ai sensi dellโ€™art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato allโ€™epoca dei fatti, nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ricorso notificato il 22 marzo 2010, depositato in cancelleria il 16 aprile 2010 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.

Visto lโ€™atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nellโ€™udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito lโ€™avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.− Con ricorso depositato presso la cancelleria il 25 giugno 2009 (confl. pot. amm. n. 11 del 2009) il Tribunale di Roma, seconda sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati di affermare che i fatti per i quali รจ in corso un procedimento penale nei confronti di Maurizio Gasparri, per il delitto di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) nei confronti di Henry John Woodcock, concernono opinioni espresse da un parlamentare nellโ€™esercizio delle sue funzioni, e di annullare conseguentemente la deliberazione (doc. IV-quater, n. 3) che la medesima Camera aveva adottato il 19 dicembre 2008 recependo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di ยซdichiarare che i fatti per i quali รจ in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato allโ€™epoca dei fatti, nellโ€™esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dellโ€™art. 68 della Costituzioneยป.

Il ricorrente rileva che la condotta ascritta allโ€™on. Gasparri consiste nellโ€™aver rilasciato unโ€™intervista, pubblicata il 17 giugno 2006 sul quotidiano “Il Messaggeroโ€, in relazione a unโ€™indagine penale condotta dal dott. Woodcock, sostituto procuratore presso il Tribunale di Potenza, a carico di persone note, tra le quali il figlio dellโ€™ultimo sovrano di casa Savoia. Nel corso dellโ€™intervista, facendo riferimento a un episodio in cui egli stesso era stato iscritto nel registro degli indagati, lโ€™on. Gasparri aveva offeso lโ€™onore e la reputazione del dott. Woodcock, affermando: ยซIo quello lo conosco beneยป, ยซWoodcock? Si. É un bizzarro pm, che spara a vanvera accuse ridicoleยป, ยซQuando ero ministro, incontrai il cantante Masiniยป, ยซDue ore dopo averlo incontrato, leggo sulle agenzie che mi รจ arrivato un avviso di garanzia da parte di Woodcockยป, ยซDi aver detto una persona che il suo telefono era controllatoยป, ยซMacché! Woodcock spara nomi a casaccio: Maradona e Arsenio Lupin, Gatto Silvestro e Cucciolo, Briatore e il Papa. Quello legge i giornali, pesca qualche nome famoso e via. Io sono finito nel frullatore Woodcock insieme a Franco Mariniยป, ยซIl tribunale dei ministri ha archiviato in poche settimane la risibile accusa contro di me. Scrivendo poche righe ma nettissime: a mia totale difesa e sua totale condannaยป, ยซil Csm, da anni, sa che tipo รจ. Perché non trovano cinque minuti per occuparsi di lui?ยป, ยซÉ cosรฌ poco attendibile che, il giorno che dovesse arrestare un colpevole, lo vedrร  finire assolto. Ma la sa questa?…ยป, ยซÉ anche un personaggio boccaccescoยป, ยซSi narra che a Potenza ci fosse una liaison fra lui e una magistrata donna, adibita ad altra funzioneยป, ยซChe Vittorio Emanuele, visto che in Italia esistono tipi alla Woodcock, chiederร  il ripristino della disposizione transitoria e finale della Costituzione. Che prevede lโ€™esilio per i maschi Savoiaยป.

Ciรฒ posto, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dellโ€™uomo sulle prerogative di insindacabilitร  parlamentare, il tribunale ricorrente rileva che né dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, né dalla deliberazione della Camera dei deputati emerge alcun atto tipico della funzione parlamentare cui ricondurre lโ€™intervista che si assume diffamatoria e ritiene perciรฒ che le dichiarazioni oggetto del procedimento penale non siano riferibili alla funzione parlamentare dellโ€™on. Gasparri.

2.− Il conflitto รจ stato dichiarato ammissibile con lโ€™ordinanza n. 86 del 24 febbraio 2010. A seguito di essa il Tribunale di Roma il 22 marzo 2010 ha notificato il ricorso e lโ€™ordinanza alla Camera dei deputati e il 16 aprile 2010 ha depositato tali atti con la prova dellโ€™avvenuta notificazione.

3.− La Camera dei deputati si รจ costituita in giudizio con memoria depositata il 10 maggio 2010 e ha chiesto che sia dichiarata lโ€™inammissibilitร  e, comunque, lโ€™infondatezza del conflitto.

La Camera rileva che ยซla prerogativa sancita dallโ€™art. 68, primo comma, Cost. รจ volta ad assicurare il pieno e libero esplicarsi della funzione parlamentare, intesa quale apporto essenziale ed irrinunciabile (โ€ฆ) al processo di formazione della decisione politicaยป e che la funzione parlamentare, che ha natura generale ed รจ libera nel fine, deve ยซessere considerata come funzione complessa non limitata alla sola sede parlamentare, ma esercitabile anche e soprattutto nelle sedi di diretto ed immediato contatto con i cittadiniยป.

Lโ€™interpretazione dellโ€™istituto della insindacabilitร  dei parlamentari, pertanto, ยซ[dovrebbe] necessariamente tener conto della evoluzione delle forme della rappresentanza politica che, in una democrazia pluralistica, si connota per una dimensione pubblica e comunicativa che trascende le sedi e gli atti formali delle Camereยป. Sarebbe necessario, insomma, addivenire a ยซuna concezione della funzione parlamentare maggiormente sensibile alla contestualizzazione allโ€™interno del tessuto politico sociale attualeยป, che tenga conto delle ยซdiversitร  di struttura, dimensione e modi di funzionamento che sono esclusivi e tipici del processo politico dei nostri giorniยป.

Alla luce di queste considerazioni, secondo la Camera, le dichiarazioni dellโ€™on. Gasparri ยซnon possono che essere interpretate quali espressione della funzione parlamentare intesa nella sua accezione piรน moderna di strumento che prima concorre alla formazione dellโ€™opinione pubblica e, poi, si preoccupa di trasporla nel processo decisionale politicoยป.

Del tutto inconferente sarebbe, invece, il richiamo effettuato dal tribunale ricorrente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellโ€™uomo, essendo ยซil piano di intervento della Corte di Strasburgo completamente distinto rispetto a quello che invece รจ proprio [della Corte costituzionale]ยป: alla prima compete solamente verificare, con riferimento al caso concreto, la compatibilitร  dellโ€™insindacabilitร  parlamentare con la tutela dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione; la seconda deve risolvere il conflitto di attribuzioni tra potere giudiziario e potere legislativo, verificando ยซla sussistenza del nesso funzionale tra opinioni contestate e precedente attivitร  parlamentareยป.

La Camera osserva inoltre che, nel conflitto in esame, le dichiarazioni dellโ€™on. Gasparri sono riconducibili allโ€™attivitร  politica svolta dal suo gruppo parlamentare, che ha attribuito rilevanza centrale al rapporto tra magistratura e politica, anche in considerazione della riforma dellโ€™ordinamento giudiziario. Nel caso di specie, nonostante la mancanza di una corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal deputato e la sua precedente attivitร  parlamentare โ€“ dovuta, peraltro, alla circostanza che queste sono state rese a poca distanza dallโ€™inizio della legislatura e che, nella legislatura precedente, il parlamentare ricopriva la carica di Ministro, cui รจ preclusa ยซlโ€™effettuazione di attivitร  di sindacato ispettivo che rientrerebbe invece a buon diritto nelle prerogative proprie del mandato parlamentareยป โ€“ sussisterebbe comunque il nesso funzionale, in quanto vi sarebbe corrispondenza tra le dichiarazioni del parlamentare e lโ€™attivitร  del gruppo di Alleanza Nazionale. Dโ€™altra parte, secondo la Camera, unโ€™eccessiva ยซ”personalizzazioneโ€ del nesso funzionaleยป potrebbe dare luogo a ยซconseguenze discriminatorieยป nei confronti di quei parlamentari che, una volta chiamati a ricoprire incarichi di governo, sarebbero esclusi dalle garanzie previste dal citato art. 68, primo comma, Cost.

A questo riguardo, la Camera osserva che lโ€™attivitร  inquirente del Sostituto Procuratore di Potenza รจ stata oggetto di attivitร  parlamentare di sindacato ispettivo da parte di deputati e senatori di Alleanza Nazionale. In particolare, diversi atti di sindacato ispettivo (citati a titolo esemplificativo) sarebbero stati predisposti dal gruppo di Alleanza Nazionale al fine di stigmatizzare iniziative giudiziarie coinvolgenti parlamentari ed esponenti politici, ยซguidate da magistrati non nuovi ad inchieste di grande impatto mediaticoยป.

Le dichiarazioni dellโ€™on. Gasparri presenterebbero, inoltre, unโ€™immediata connessione con le numerose proposte di legge riguardanti la riforma dellโ€™ordinamento giudiziario, e in particolare la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, presentate da deputati appartenenti al gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale.

La Camera conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato, essendo sussistente il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e lโ€™attivitร  svolta ai sensi dellโ€™art. 68, primo comma, Cost.

4.− Con memoria depositata il 20 dicembre 2011, la Camera dei deputati โ€“ ribadita la necessitร  di ยซuna riconsiderazione delle forme concrete in cui [la funzione parlamentare] viene effettivamente esercitata ai fini anche e soprattutto (โ€ฆ) dellโ€™applicabilitร  della prerogativa ex art. 68, comma 1ยป โ€“ sottolinea che ยซlโ€™autoritร  giudiziaria che sollev[a] il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la delibera di insindacabilitร  adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentareยป debba, previamente e sommariamente, valutare la ยซreale portata lesiva delle dichiarazioni esternate dal parlamentareยป.

Anche al fine di ridurre il numero dei conflitti proposti innanzi alla Corte costituzionale, insomma, sarebbe opportuno, secondo la difesa della Camera, che lโ€™autoritร  giudiziaria compisse ยซuna, pur sempre parziale e sommaria, valutazione in ordine alla possibilitร  reale di concretizzazione della fattispecie di reato (di diffamazione) ovvero di sussistenza o meno delle condizioni per un risarcimento in sede civileยป.

Considerato in diritto

1.− Il Tribunale di Roma, seconda sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando che spettasse ad essa dichiarare, con deliberazione del 19 dicembre 2008, che le opinioni espresse dal sen. Maurizio Gasparri (deputato allโ€™epoca dei fatti), per le quali pende procedimento penale nei confronti del medesimo parlamentare per il delitto di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), asseritamente commesso in danno di Henry John Woodcock, siano insindacabili ai sensi dellโ€™art. 68, primo comma, della Costituzione.

2.− Deve, preliminarmente, essere ribadita lโ€™ammissibilitร  del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come ha giร  ritenuto questa Corte con lโ€™ordinanza n. 86 del 24 febbraio 2010.

3.− La difesa della Camera dei deputati nella seconda memoria illustrativa ha eccepito lโ€™inammissibilitร  del ricorso perché il giudice ricorrente non ha effettuato ยซuna previa, e certamente sommaria, prima valutazione in ordine alla reale portata lesiva delle dichiarazioni esternate dal parlamentareยป.

Lโ€™eccezione รจ priva di fondamento.

Come รจ stato di recente chiarito da questa Corte, ยซlโ€™ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine (โ€ฆ) si pone, a tacer dโ€™altro, in contrasto con lโ€™effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dallโ€™art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per lโ€™attuazione dellโ€™articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilitร  produce sulle attivitร  giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira propriamente a “riappropriarsiโ€ del potere (pieno) di giudicare โ€“ in un senso o nellโ€™altro โ€“ sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesivitร  delle esternazioni (valutazione che potrebbe, tra lโ€™altro, richiedere โ€“ segnatamente quando venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca e si verta nellโ€™ambito di giudizi di merito โ€“ opportuni approfondimenti istruttori)ยป (sentenze n. 333 e n. 334 del 2011).

Nella memoria, la difesa della Camera ha preso atto di questo orientamento ma ha aggiunto di ยซnon potersi esimere dallโ€™evidenziare come il piano valutativo del giudice cui si vuole fare riferimento debba necessariamente collocarsi prima che intervenga eventualmente la delibera di insindacabilitร  della Camera, proprio perché questโ€™ultima produce un effetto inibitorio sulla prosecuzione del giudizio, superabile, come noto, solo con la sollevazione del conflittoยป.

La Camera perรฒ non chiarisce in quale momento il giudice dovrebbe effettuare tale valutazione quando, come nel caso in esame, la questione sullโ€™applicabilitร  dellโ€™art. 68, primo comma, della Costituzione le viene sottoposta direttamente dallโ€™imputato, e non considera che in questo caso non sarebbe individuabile neppure un momento processuale in cui il giudice si potrebbe pronunciare sulla ยซreale portata lesiva delle dichiarazioni esternate dal parlamentareยป.

รˆ da aggiungere che anche quando, in applicazione dellโ€™art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, รจ il giudice a sottoporre alla Camera la questione dellโ€™applicabilitร  dellโ€™art. 68, primo comma, Cost. una valutazione prognostica delle prospettive dellโ€™accusa non รจ prevista, né si potrebbe pretendere che il giudice si pronunci, a norma dellโ€™art. 129 del codice di procedura penale, sulla mancanza delle condizioni per un immediato proscioglimento nel merito dato che un siffatto proscioglimento presuppone di regola il compimento dellโ€™istruzione dibattimentale.

Resta, infine, da dire che in ogni caso lโ€™eccezione sarebbe infondata perché dopo la delibera di insindacabilitร , ai fini dellโ€™ammissibilitร  del conflitto, รจ sufficiente e necessario che lโ€™autoritร  giudiziaria venga privata della propria prerogativa di definire la fattispecie a giudizio e non abbia altro rimedio che il ricorso a questa Corte per riappropriarsene.

Ogni ulteriore profilo concernente i poteri che il giudice esercita nel processo, ivi compreso quello di definire lโ€™ordine logico delle questioni da affrontare, esula del tutto dai requisiti di ammissibilitร  di un conflitto teso alla riespansione della potestas iudicandi..

4.− Nel merito, il ricorso รจ fondato.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per lโ€™esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e lโ€™espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento โ€“ al quale รจ subordinata la prerogativa dellโ€™insindacabilitร  di cui allโ€™art. 68, primo comma, Cost. โ€“ รจ necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dellโ€™esercizio di attivitร  parlamentare (ex multis, sentenze n. 98 e n. 96 del 2011, n. 330 e n. 135 del 2008).

Nel conflitto in esame, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, né la deliberazione della Camera dei deputati indica atti parlamentari tipici, anteriori o contestuali alle dichiarazioni rese dallโ€™allora deputato Maurizio Gasparri, compiuti dallo stesso, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto. In particolare, la Giunta per le autorizzazioni a procedere si limita a rilevare che ยซle affermazioni del senatore Gasparri rappresentano una legittima reazione ad un attacco della sua funzione di parlamentareยป e che ยซi temi della giustizia e delle condotte di taluni magistrati sono da sempre elementi che animano il dibattito politico e i lavori parlamentariยป. Anche il riferimento, fatto dal parlamentare, ad una presunta relazione tra il querelante e una sua collega, secondo la Giunta, sarebbe riconducibile allโ€™iter legislativo di riforma dellโ€™ordinamento giudiziario, volto ad affrontare e risolvere il ยซproblema dellโ€™esistenza di rapporti a volte non limpidissimi tra funzione requirente e giudicante e, quindi, alla necessitร  di un intervento legislativo in tema di separazione delle carriereยป.

Secondo la difesa della Camera lโ€™istituto dellโ€™insindacabilitร  parlamentare ยซ[dovrebbe] necessariamente tener conto della evoluzione delle forme della rappresentanza politica che, in una democrazia pluralistica, si connota per una dimensione pubblica e comunicativa che trascende le sedi e gli atti formali delle Camereยป. Lโ€™esercizio del mandato parlamentare non potrebbe ritenersi limitato alle attivitร  parlamentari tipiche o a quelle meramente riproduttive di queste ultime, dovendo al contrario ricomprendere tutte quelle attivitร  politiche, svolte a contatto con la societร  civile, che sono pur sempre espressione della funzione rappresentativa. Alla luce di queste considerazioni, secondo la Camera, le dichiarazioni dellโ€™on. Gasparri ยซnon possono che essere interpretate quali espressione della funzione parlamentare intesa nella sua accezione piรน moderna di strumento che prima concorre alla formazione dellโ€™opinione pubblica e, poi, si preoccupa di trasporla nel processo decisionale politicoยป.

Al riguardo, รจ sufficiente ricordare che, ยซai fini della garanzia di insindacabilitร  di cui al primo comma dellโ€™art. 68 Cost., non basta una generica identitร  di argomento o di contesto politico, ma รจ necessario un legame specifico tra lโ€™atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a renderlo noto ai cittadiniยป (sentenza n. 98 del 2011). Il riferimento allโ€™attivitร  parlamentare o comunque lโ€™inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Esse infatti, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nellโ€™esercizio delle proprie attribuzioni, sono non giร  il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dallโ€™insindacabilitร , a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un ยซprivilegio personale [….] conseguente alla mera “qualitร โ€ di parlamentareยป: sentenza n. 120 del 2004), bensรฌ unโ€™ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata e offerta alla pubblica opinione nellโ€™esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dallโ€™art. 21 Cost. (ex multis, sentenze n. 98, n. 96 e n. 82 del 2011, sentenza n. 330 del 2008, sentenza n. 320 del 2007).

La difesa della Camera sostiene inoltre che le dichiarazioni in questione ricadono nellโ€™ambito di efficacia dellโ€™art. 68, primo comma, Cost. perché sarebbero riconducibili allโ€™attivitร  politica svolta dal medesimo gruppo parlamentare cui apparteneva lโ€™on. Maurizio Gasparri. Esse riproducono, infatti, posizioni espresse in piรน riprese da atti di sindacato ispettivo, finalizzati a stigmatizzare le iniziative giudiziarie del Sostituto Procuratore di Potenza, e da proposte di legge, riguardanti la riforma dellโ€™ordinamento giudiziario, presentate e firmate da altri parlamentari appartenenti al gruppo di Alleanza Nazionale.

La tesi difensiva รจ priva di fondamento perché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, tali atti non giustificano di per sé il riconoscimento della prerogativa costituzionale prevista dallโ€™art. 68, primo comma, Cost. per il parlamentare cui non siano direttamente riferibili. La verifica del nesso funzionale deve essere effettuata con riferimento agli atti della stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilitร  di gruppo (sentenze n. 98, n. 82 e n. 81 del 2011, sentenze n. 134 e n. 28 del 2008); se รจ vero, infatti, che ยซle guarentigie previste dallโ€™art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori, non si puรฒ trarre, tuttavia, la conseguenza che esista una tale fungibilitร  tra i parlamentari da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilitร  civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camereยป (sentenze n. 304 e n. 302 del 2007; nello stesso senso, tra le molte, sentenze n. 151 e n. 97 del 2007).

Ne consegue che la divulgazione di atti o lavori parlamentari non inerenti alle proprie, dirette funzioni, puรฒ inquadrarsi ยซnella normale attivitร  di critica politica che il parlamentare รจ libero di svolgere al pari di qualunque cittadino, senza fruire, peraltro, di specifiche clausole di immunitร  che finirebbero per coinvolgere e compromettere โ€“ senza una specifica relazione con la logica di garanzia sottesa allโ€™art. 68, primo comma, Cost. โ€“ i diritti dei terzi a veder tutelata in sede giurisdizionale la propria immagine e la propria onorabilitร ยป (sentenza n. 82 del 2011).

Nel caso di specie, inoltre, gli atti tipici che fungerebbero da “coperturaโ€ per lโ€™insindacabilitร  delle affermazioni dellโ€™on. Gasparri, oltre ad essere propri di altri parlamentari, sono privi di quel “legame temporaleโ€ tra attivitร  parlamentare e attivitร  esterna, richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale ai fini dellโ€™operativitร  della garanzia di insindacabilitร  di cui allโ€™art. 68 Cost. (ex multis, sentenza n. 82 del 2011, sentenze n. 480, n. 410 e n. 135 del 2008). In particolare, alcuni degli atti parlamentari indicati dalla difesa della Camera, pur avendo specificamente ad oggetto la condotta del dott. Woodcock, sono successivi alle dichiarazioni extra moenia del parlamentare (si veda, ad esempio, lโ€™atto n. 3-00041 del 4 luglio 2006) e di conseguenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non possono fungere da elementi di riferimento agli effetti della garanzia della insindacabilitร  di cui allโ€™art. 68, primo comma, Cost., in quanto ยซrisulterebbe davvero eccentrico evocare il concetto di divulgazione (โ€ฆ) ove la relativa attivitร , espletata anche fuori del Parlamento, si realizzasse in un momento antecedente alla opinione espressa dal parlamentare nellโ€™esercizio delle funzioni tipicheยป (sentenza n. 82 del 2011). Altri atti tipici, pur sempre relativi alle “iniziative giudiziarie della Procura di Potenzaโ€, sono collocati a una distanza temporale talmente ampia da escluderne il carattere divulgativo (si veda, ad esempio, lโ€™interpellanza n. 2/01393 che risale al 1ยฐ dicembre 2004 e la discussione alla Camera del 1ยฐ dicembre 2004) (sentenze n. 410 e n. 135 del 2008).

La restante attivitร  parlamentare indicata dalla difesa della Camera รจ connotata dallโ€™assoluta inconferenza dei temi trattati rispetto alle dichiarazioni contenute nella pubblicazione oggetto del procedimento penale per diffamazione; in particolare il riferimento a “una liaisonโ€ con ยซuna magistrata donna, adibita ad altra funzioneยป non puรฒ in alcun modo ricollegarsi allโ€™oggetto delle proposte di legge concernenti la riforma dellโ€™ordinamento giudiziario.

In conclusione, le dichiarazioni dellโ€™on. Gasparri non rientrano nellโ€™esercizio della funzione parlamentare. Di conseguenza, lโ€™impugnata deliberazione della Camera dei deputati, violando lโ€™art. 68, primo comma, Cost., ha leso le attribuzioni dellโ€™autoritร  giudiziaria ricorrente e pertanto deve essere annullata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dallโ€™onorevole Maurizio Gasparri, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale di Roma, seconda sezione penale, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nellโ€™esercizio delle sue funzioni, ai sensi dellโ€™art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per lโ€™effetto, la delibera di insindacabilitร  adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 (doc. IV-quater, n. 3).

Cosรฌ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

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