lunedì, Aprile 29, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: “Ostaggio” della Popolare di Bari

 
Sono un cliente della Cassa di Risparmio di Orvieto (del Gruppo Banca Popolare di Bari), filiale di Terni fin dal 2008, quando alcuni sportelli di banca Intesa Sanpaolo furono venduti, su disposizione dell’Antitrust, alla Banca Popolare di Bari risultata all’asta migliore offerente.

In quest’ultimo istituto di credito, dunque, intrattengo rapporti relativi sia ai miei risparmi personali, sia alla mia attività professionale. Sono anche socio della Banca Popolare per un importo abbastanza consistente (oltre 9mila azioni equivalenti a circa 85 mila euro).

Adesso mi trovo nella condizione di dover liquidare questo investimento perché ne ho necessità. Vorrei ricordare che queste azioni sono strumenti finanziari non quotati, il cui prezzo è stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione dell’istituto di credito pugliese. Il problema è sorto il 7 luglio del 2011 quando mi sono recato nella filiale di Terni per sottoscrivere l’ordine di vendita delle azioni. Nonostante in quella occasione mi fu riferito di una quasi immediata vendita (non appena si fosse riunito il consiglio di amministrazione della banca) debbo a tutt’oggi constatare, mio malgrado, la non evasione dell’ordine. Più volte, recentemente, ho cercato di sollecitare la soluzione del problema ma, oltre a offrirmi nuovi investimenti mediante l’acquisto di nuove azioni (!), gli impiegati, pur molto gentili e pur con l’impegno personale della direzione, sono stati piuttosto evasivi circa la mia esigenza. Mi chiedo, dunque, se esista, ai sensi di legge, un termine massimo entro il quale liquidare questi asset e se è giusto che la Banca Popolare di Bari possa trattenere i miei risparmi senza una valida spiegazione. Considerando lo scenario macroeconomico e finanziario di profonda crisi come quello odierno, sarebbe opportuno che le autorità di vigilanza monitorassero anche questi comportamenti vessatori.

Infine, sono determinato a far valere, nelle opportune sedi, i miei diritti: quali sarebbero le azioni da intraprendere? F.to Ottavio ZARA (Terni)

RISPONDE BANCA POPOLARE DI BARI

In riferimento a quanto rappresentato dal signor Ottavio Zara preliminarmente precisiamo che è prassi dei nostri collaboratori illustrare compiutamente le caratteristiche degli strumenti finanziari collocate presso le nostre filiali, cosa che ci risulta avvenuta anche in occasione del perfezionamento delle operazioni di sottoscrizione di azioni Banca Popolare di Bari da parte del cliente, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Infatti al signor Ottavio Zara, all’atto dell’adesione all’offerta delle azioni ordinarie Banca Popolare di Bari sono state fornite le informazioni sul valore mobiliare in oggetto, ivi compresa l’informativa sul conflitto di interessi e il cliente ha preso visione del “Prospetto informativo” dell’offerta delle azioni, che ha dichiarato di accettare integralmente. Il cliente, pertanto, disponeva di tutte le informazioni utili a effettuare una libera e consapevole valutazione in ordine alla sottoscrizione dei titoli in questione. Inoltre, è opportuno precisare che, diversamente da quanto asserito dal cliente, il prezzo delle azioni della Banca Popolare di Bari, non è “”stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione”” ma, così come previsto dalle norme statutarie (articolo 6), è determinato annualmente dall’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio.

Relativamente alle modalità di scambio delle azioni, sia all’atto della sottoscrizione sia nei successivi colloqui intrattenuti con la filiale, oltre che ridetto “Prospetto informativo”, disponibile sul sito internet del nostro istituto di credito, è stato evidenziato che le azioni ordinarie della Banca Popolare di Bari non sono quotate su alcun mercato regolamentato italiano oppure estero (circostanza pacificamente ricordata dal signor Ottavio Zara nella propria lettera), e non è prevista la richiesta di ammissione alla negoziazione. Pertanto le richieste di vendita vedono la Banca Popolare di Bari, se richiesto, agire in veste di mediatore al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5-sexies del decreto legge 58/1998 (Testo unico della finanza). Alla luce di queste considerazioni, invitiamo il cliente ad avvalersi della filiale di riferimento che potrà fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento della propria richiesta di vendita.

PLUS24 – IL SOLE 24 ORE DEL 10 MARZO 2012


 

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