Nella
rilevazione dei tassi di usura è lecito calcolare il tasso con due metodi:
· il
primo, secondo le istruzioni della Banca d’Italia;
· il
secondo, usando la formula inversa del calcolo del tasso in regime di
capitalizzazione semplice (I per 36500/numeri debitori)?
Se si, con l’applicazione della seconda formula, dubbi e perplessità
sorgono interpretando il tenore letterale della legge 108/96, la quale in
maniera generica dispone che debbano essere inclusi nel calcolo tutti gli oneri
collegati al credito. Pertanto, le spese di gstione trimestrali addebitate (per
operazioni e spedizioni) devono essere incluse o meno nel calcolo del Teg,
contrariamente a quanto disposto dalla Banca d’Italia?
Se si, è possibile ricorrere alla distinzione tra rimesse solutorie e
ripristinatorie per dimostrare che il conto è stato esclusivamente utilizzato
come credito o meno, e quindi per stabilire un criterio oggettivo che possa
consentire o meno di imputare anche le spese di gestione nella rilevazione del
tasso?
P.C. –Napoli
RISPOSTA
I tassi antiusura sono stati introdotti dalla legge n.108/96 e da allora
vengono aggiornati ogni tre mesi dalla Banca d’Italia.
Nel tasso antiusura è incluso ogni tipo di spesa o commissione, inclusa,
dal 1° trimestre 2010, quella di massimo scoperto bancaria la quale è
mediamente attorno allo 0,7%.
Dal 1° luglio 2011, a seguito della nuova metodologia di calcolo
introdotta dall’articolo 8 del DL 70/2011, al fine di poter integrare il reato
previsto e punito dall’articolo 644 del Codice penale, i tassi, per essere
considerati usurari devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e
il tasso medio non può essere comunque superiore ad 8 punti percentuali.
Mentre alle operazioni antecdenti alla predetta data si continuerà ad
applicare il computo del superamento del 50%.
Chiariremo con un esempio: se il tasso antiusura per una determinata
operazione di finanziamento richiesto dalla legge contro l’usura è massimo dell’8%,
il prestito sottostante diventerà perseguibile come usura se il tasso toccherà
il 14%. Infatti, continuando con l’esempio, secondo il nuovo DL 70/2011, all’8%
aumentiamo 1/4, cioè un 2%, più un altro 4% ed avremo un totale di 14%,
superato il quale sarà considerato come tasso usurario e relativo delitto.
Quindi, per calcolare i tassi usurari ricordate di maggiorare ¼ + 4 per cento.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, anche se la questione non
è pacifica, si ritiene che anche le spese di gestione, in quanto onere collegato,
debbano essere incluse.
Per quanto attiene alla questione se la distinzione tra rimesse solutorie
e ripristinatorie abbia rilievo ai fini dell’imputazione dei costi si rileva
che, solitamente, la distinzione tra i due tipi di rimesse (solutorie o
ripristinatorie) ha effetti soprattutto per il diverso computo della
prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente
addebitate, come anche ribadito dalla recente giurisprudenza.
DAL SOLE 24 ORE DELL’ 11 GIUGNO 2012