Sono un dipendente
pubblico (direttore amministrativo presso una Procura della repubblica). A seguito della recente riforma delle
professioni (Dpr 137/20129, che ha reso il loro esercizio libero (articoli 1 e 2), vietando limitazioni
alle iscrizioni in albi che non siano fondate sul possesso dei requisiti, mi è
possibile esercitare la professione di avvocato, contemporaneamente al
mantenimento del mio impiego, ovviamente
nei giorni e nelle ore al di fuori di questa pubblica funzione?
C.C. – Palermo
RISPOSTA
La risposta è negativa, alla luce della legge professionale,
Rdl 1578/1933, che non appare essere stata esplicitamente abrogata dal Dpr 137/2012,
il cui articolo 2, comma 1, fa salve le limitazioni all’iscrizione agli Albi
professionali stabilite per “altri motivi
imperativi di interesse generale”.
Tra le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 2 dell’articolo
3 del rdl 1578/1933, è prevista appunto quella tra l’esercizio della
professione forense e qualunque impiego o ufficio retribuito dallo Stato o da
altre amministrazioni pubbliche, fattispecie che appare ricorrere nel caso del
lettore.
DAL SOLE 24 ORE DEL 1°
OTTOBRE 2012