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CODICE DELLA STRADA: Senza notifica, non si paga

        


Circa cinque anni fa, uno straniero
residente all’estero si trovava nei prssi di Genova, con un’auto regolarmente
noleggiata all’aeroporto di Torino, quando è passato davanti a un autovelox a
una velocità superiore a quella concessa.

Tale multa non gli è stata mai
recapitata (in Brasile, suo Stato di residenza). Come può verificare se
realmente esiste una multa a suo nome oppure no? Nel caso esista, che tipo di
sanzione rischia? Può avere problemi rientrando in Italia?

A.D. – Torino

RISPOSTA

L’obbligo di
pagare una multa per la violazione di una norma del codice della strada sorge in
capo al contravventore solo a condizione che la notifica sia stata effettuata a
norma di legge. Nel caso rappresentato, qualora fosse stata rilevata una
violazione ai limiti di velocità, essendo l’auto noleggiata in Italia, l’organo
di polizia stradale avrebbe dovuto chiedere, a suo tempo, alla società di
autonoleggio i dati di chi aveva noleggiato il veicolo, al fine di notificare
il verbale al conducente.

Non risulta
alcun accordo fra l’Italia ed il Brasile per le procedure di notifica all’estero,
, per le quali, in alcuni casi, l’organo di polizia stradale italiano può
avvalersi dell’ausilio dello Stato di residenza del conducente, sulla base di
accordi o di convenzioni che possono variare da Stato a Stato. In ogni caso, a
prescindere da ciò, a norma dell’articolo 201 del codice della strada, se il
trasgressore è residente all’estero, il verbale deve essere notificato al
conducente del veicolo entro 360 giorni dall’accertamento. Se, quindi, nessun
verbale è stato notificato entro il termine citato, l’eventuale obbligo di
pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa si
è estinta, ai sensi del comma 5 dell’articolo 201 del codice della strada.

DAL SOLE 24 ORE DEL 29 OTTOBRE 2012

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