Con la legge 4 del 14 gennaio 2013,
il legislatore ha stabilito che chi svolge l\’attività di amministratore di
condominio è un professionista appartenente alle professioni non organizzate.
Come va considerato, invece, il
pensionato condomino-amministratore che svolge, a titolo gratuito e senza
partita Iva, tale attività nel proprio condominio? E\’ tenuto a fare espresso
riferimento agli estremi della legge 4/2013 nel corso della sua attività di
condomino-amministratore?
M.L. – SALERNO
R I S P O S T A
L\’articolo
71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che non sono
tenuti al rispetto del requisito del possesso del diploma, della frequentazione
del corso iniziale e della formazione periodica coloro che sono amministratori
dello stabile in cui sono condomini. L\’articolo 1, comma 2, della legge 4
gennaio 2013, citata dal lettore, quale “professione” intende l\’attività
economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore
di terzi, esercitata abitualmente
e prevalentemente mediante lavoro intellettuale.
Si ritiene
che l\’amministrazione di un solo condominio (del quale peraltro si è condomini)
non rientri nella definizione riportata.
Conseguentemente,
se è corretta tale interpretazione, il lettore non dovrà fare alcun espresso
richiamo.
DAL SOLE 24 ORE DEL 17 GIUGNO 2013