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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INAIL condannata

        

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 04 ottobre 2013, n.
4908

Diniego di accesso a documenti

Fatto e diritto

 

1.- L’appellante signora D.F.V. impugna il capo
relativo alla compensazione delle spese di lite della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per le Marche n. 554 del 2012, dichiarativa della
cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso ex art. 116 cod.
proc. amm. che ella aveva proposto a seguito del parziale diniego opposto in
data 21 febbraio 2012 dall’Inail a sua richiesta di data 25 gennaio 2012 tesa ad
ottenere l’accesso all’intera documentazione contenuta nel fascicolo relativo
alla sua domanda di riconoscimento di malattia professionale (pratica n.
508499954 del 3 marzo 2010, la cui archiviazione le era stata in precedenza
comunicata).

Ella denuncia “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 26, 1° co., cod. proc. amm., con riferimento agli artt. 91 e 92 cod.
proc. civ. (ex art. 45 legge 69/2009)”, segnalando la mancata indicazione ed
affermando l’inconfigurabilità nel caso di specie, caratterizzato dalla chiara
sussistenza del diritto di accesso e da un comportamento elusivo e defatigatorio
dell’amministrazione, che ha dato causa al giudizio, di quelle gravi ed
eccezionali ragioni che, sole, consentono di discostarsi dalla regola di
attribuzione del carico delle spese secondo il principio della soccombenza.
Conclude per l’accertamento della soccombenza virtuale dell’Inail e la condanna
dello stesso alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi del
giudizio.

Resiste l’Istituto intimato, che sostiene di aver
evaso la richiesta dell’odierna appellante il 21 febbraio 2012, ossia entro la
scadenza dei trenta giorni, consentendo l’accesso agli atti ritenuti ostensibili
e non consentendo, in piena conformità alle disposizioni del codice della
privacy, di prendere visione della versione integrale del verbale ispettivo
recante dati coperti da riservatezza (in particolare le dichiarazioni rese
all’Ispettore dell’Inail da parte di alcuni colleghi di lavoro dell’istante), in
relazione ai quali occorreva chiedere il consenso del soggetto potenzialmente
controinteressato, e di aver provveduto a inviare all’istante il verbale
ispettivo nella sua versione integrale dopo che con nota del 26 aprile 2012
l’Agenzia del demanio aveva espresso il proprio assenso, con la conseguenza che
non gli si potrebbe imputare alcuna inadempienza.

2.- L’appello è fondato. Il giudice di primo grado ha
disposto la compensazione delle spese con formula di stile (“per la
particolarità del caso”), derogando al criterio generale della soccombenza
fissato dall’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.,
senza una reale motivazione e senza che emergano elementi giustificativi dalla
fattispecie, contrassegnata dalla piena soccombenza virtuale dell’Inail, che ha
esibito l’integrale documentazione richiesta, incontestatamente rilevante per la
difesa degli interessi della richiedente, solo dopo la proposizione del
giudizio. Non convince l’assunto difensivo secondo cui non è stato
tempestivamente consentito di prendere visione delle dichiarazioni rese
all’ispettore dell’Inail da parte di alcuni colleghi della richiedente, per
tutelarne la privacy, considerato che non risulta che l’amministrazione si sia
attivata per richiedere il loro consenso ma esclusivamente che, dopo la
proposizione del giudizio, l’Inail si è limitata ad interpellare invece
l’Agenzia del demanio, datore di lavoro, che non si pone come controinteressato
rispetto alla documentazione in un primo tempo negata.

La gravata sentenza, in accoglimento dell’appello, va
dunque riformata in parte qua, con conseguente condanna dell’Inail alla
refusione delle spese di primo grado, nella misura liquidata in dispositivo.

A carico dell’Inail vanno poste, altresì, le spese
del presente grado, parimenti indicate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunciando sull\’appello n. 9109 del
2012, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata
n. 554 del 2012, condanna l’Inail alla rifusione delle spese del primo grado di
giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre i.v.a. e c.p.a.
come per legge.

Condanna inoltre l’Inail a rifondere all’appellante
le spese del presente grado, che liquida in complessivi € 2.500,00
(duemilacinquecento) oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

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