Si può riconoscere al dipendente il diritto di “revocare” le ferie già autorizzate ?
RISPOSTA
Le ferie, ai sensi dell’art.2109 codice civile, sono stabilite dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Pertanto, in considerazione di tale specifica disciplina, finalizzata precipuamente ad una tutela degli interessi organizzativi del datore di lavoro, come si evince chiaramente dal ruolo allo stesso riconosciuto in materia, non sembrano sussistere spazi per il riconoscimento di un “diritto di revoca” delle ferie a favore del dipendente. Infatti, esso finirebbe per tradursi, sostanzialmente, nel potere del dipendente di determinare unilateralmente il periodo di ferie in contrasto proprio con le finalità e le regole del citato art.2109 del codice civile.
Nulla vieta, peraltro, che il datore di lavoro, nel cui interesse è predisposta la disciplina codicistica, possa nella sua qualità di titolare del potere di determinazione delle modalità temporali di fruizione delle ferie, discrezionalmente valutare la domanda di revoca, delle ferie già assegnate (autorizzate) spostandole in un altro periodo temporale.
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN)