giovedì, Maggio 2, 2024
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APPALTI PUBBLICI: Asseverazioni non dovute per i permessi di costruire

Nelle linee guida del protocollo
Itaca Campania, si legge,tra l’altro, che l’asseverazione del progettista e del
direttore dei lavori circa le “prestazioni” dell’opera da realizzare, sono
documenti necessari per l’ottenimento del titolo abilitativo e dell’agibilità.

Qualora alla richiesta del permesso
di costruire non venisse allegata la sola documentazione asseverata relativa
alle prestazioni del protocollo Iataca, sebbene nella relazione risulti
ampiamente riportato che nella progettazione
si è tenuto conto del rispetto della norma e il “punteggio” raggiunto risulti
conforme all’intervento, tale evenienza porta al diniego del permesso di
costruire, oppure il Rup è tenuto a farne esplicita richiesta al progettista?

G.D. – ARZANO

R I S P O S T A

Il
protocollo Itaca è uno strumento, promosso dalle Regioni Italiane, per la
certificazione del livello di sostenibilità ambientale di edifici di diverse
destinazioni d’uso, pur mantenendo la medesima struttura e lo stesso sistema di
punteggio e di pesatura. Con l’accordo del marzo 2012, approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Itaca si prefigge di
realizzare il sistema nazionale di accreditamento e certificazione, su base
volontaria, a sostegno delle politiche regionali per la sostenibilità ambientale
delle costruzioni. In siffatto quadro,la Regione Campania,con le proprie leggi
(la 19/2009 e la 1/2001), si è dotata del “Protocollo Itaca Campania sintetico”.

Si tratta di una direttiva tecnica per l’impulso e l’incremento circa l’uso dei
materiali per l’edilizia sostenibile, definendo i criteri di aspettativa della
sostenibilità edilizia ed urbana onde assicurare elevate prestazioni
energetico- ambientali.

Ciò premesso, si evidenzia che non
sussiste alcun obbligo di presentare l’asseverazione del progettista e del
direttore dei lavori, circa le “prestazioni” dell’opera da realizzare,in quanto
documenti necessari per l’ottenimento del permesso di costruire. Semmai sarà
utile, anche nell’interesse del committente, visto lo scopo dello strumento, acquisire
la certificazione suddetta per agevolare, se del caso e in funzione degli
eventuali adempimenti connessi, l’ottenimento del titolo dell’agibilità
dell’immobile .

In ogni caso spetta al Rup (responsabile unico del procedimento)
chiedere al progettista la documentazione necessaria in sede di validazione del
progetto rispetto alla qualità voluta. Si noti che, per la verifica dei
progetti,l’articolo 46 del regolamento di esecuzione del Codice degli appalti
pubblici (Dpr 207/2010) prescrive
l’obbligo della qualità con i requisiti della norma Uni En Iso 9001,sia
attraverso strutture interne sia per mezzo di strutture esterne.

DA IL SOLE 24 ORE DEL 21 LUGLIO 2014

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