All’articolo 9
della recente riforma del condominio,che sostituisce l’articolo 1129 del Codice
civile, è scritto che:” L’assemblea
può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione
ai condomini di una
polizza
individuale di assicurazione per la
responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato… con adeguamento dei massimali in
caso di lavori straordinari”.
Nella fretta, il legislatore si è
dimenticato di chiarire a chi farà carico la spesa: all’amministratore o al condominio?
B.C. – ANCONA
R I S P O S T A
Il nuovo
testo dell’articolo 1129 del Codice civile,nel prevedere che l’assemblea
possasubordinare la nomina dell’amministratore
alla presentazione di una polizza professionale, effettivamente non chiarisce a
carico di chi debba essere il costo.
Normalmente,è il
professionista che sopporta l’onere della propria polizza professionale
e la circostanza che il nuovo testo
dell’articolo 1129 stabilisca che,in caso di lavori straordinari,la polizza dell’amministratore debba essere adeguata nei massimali,sembrerebbe far supporre il carico in capo
all’amministratore stesso.
Tuttavia, si ritiene che siano
possibili accordi o in un senso o nell’altro.
DA IL SOLE 24 ORE DEL 25 MARZO 2013