venerdì, Maggio 3, 2024
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DIRITTO SOCIETARIO : Azione di responsabilità contro gli amministratori

La mia compagnia è socia di una Srl,
insieme con altri nove soci, nonché fideiussore con una banca. La società, a
causa della cattiva gestione dell’ amministratore legale, risulta in passivo e
con un mutuo da pagare. La società è nata nel 2008 e dal 2010 non si è mai riunita,
né sono stati mai chiusi i bilanci annuali fino a oggi. Come dichiarare fallita
la società e come fare per procedere nei confronti dell’amministratore legale
per cattiva gestione della medesima?

F.C.- COSENZA

 

 

R I S P O S T A

L’azione di responsabilità
nei confronti di un amministratore può essere invocata anche senza la richiesta
di fallimento della società, procedura che potrebbe comportare conseguenze
negative anche in capo al socio che ha garantito la banca tramite fideiussione.

Comunque, secondo l’articolo 5 della
legge fallimentare (Rd 16 marzo 1942, n.267), l’imprenditore che si trova in
stato d’insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d’insolvenza si manifesta con
inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per l’articolo 1 della legge
fallimentare sono dichiarabili falliti gli imprenditori che esercitano
un’attività commerciale e che:

a) hanno
avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività, se di
durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore a 300 mila euro;

b) hanno realizzato, in qualunque modo
risulti, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività, se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200
mila euro;

c) hanno un ammontare di debiti, anche
non scaduti, non superiore a 500 mila euro.

Il fallimento può essere
dichiarato su ricorso del debitore, di
uno o più creditori su richiesta del pubblico ministero.

Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori di una
Srl, questi sono solidamente
responsabili verso la società, dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri
a essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della
società. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di
essere esenti da colpa e, essendo a
conoscenza del fatto che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare
il proprio dissenso.

I soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie
sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
all’amministrazione.

L’azione di responsabilità contro gli
amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in
caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il
provvedimento alla prestazione di una cauzione.

In caso di accoglimento della
domanda, la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli
amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi
sostenute per l’accertamento dei fatti.

Salva diversa disposizione dell’atto
costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere
oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta
una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale
e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del
capitale sociale.

Le disposizioni indicate non
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o
al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli
amministratori. Sono, altresì, solidamente responsabili con gli amministratori
i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti
dannosi per la società, i soci o i terzi. L’approvazione del bilancio da parte
dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le
responsabilità incorse nella gestione sociale.

Da
” Il Sole 24 Ore ” del 21 luglio
2014

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