Vorrei sapere se possono essere
nominate due persone fisiche come amministratori di un condominio con incarico
di coamministrazione da parte dell’assemblea.
Maria Adelaide Pellegrino – IVREA
R IS P O S T A
Le norme del
Codice civile in materia di nomina, revoca e attività dell’amministratore del
condominio negli edifici ( articoli 1129 e 64 e 65 delle disposizioni di
attuazione del Codice civile ) non escludono la possibilità che
l’amministrazione del condominio sia affidata ad una pluralità di
amministratori.
La carenza di una specifica disposizione
per l’individuazione tra i diversi amministratori di quello tenuto a
rappresentare il condominio nei rapporti con i terzi comporta solo, ai sensi
dell’articolo 1131, Codice civile, l’attribuzione a tutti del potere di
rappresentanza anche nei confronti di terzi.
Per altro verso, si richiama
l’articolo 1106 del Codice civile ( che trova applicazione nel condominio in
forza dell’articolo 1139 ) il quale, per una esigenza di tutela degli interessi
dei comproprietari e di razionalizzazione delle amministrazioni particolarmente
complesse ( comune anche al condominio negli edifici ), espressamente consente
la delega per l’amministrazione della cosa comune ad uno o più partecipanti o
anche ad un estraneo ( Cassazione civile, 24 dicembre 1994, n. 11155 ).
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’ 11 agosto 2014