giovedì, Maggio 2, 2024
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PRIVACY E CONDOMINIO: Videosorveglianza senza comunicazione al garante

In un condominio corremmo installare
un impianto di videosorveglianza nell’androne del palazzo. Occorre comunicare
preventivamente a qualcuno ( organi di polizia, Garante della privacy …)
l’intenzione di installare l’impianto ?

Premesso che le immagini, per legge,
possono essere conservate per un massimo di 24 – 48 ore, è possibile ottenere
una deroga a questo limite, e a chi va chiesta ? Qual è il quorum richiesto per
l’approvazione in assemblea ?

O. D. – NAPOLI

R I S P O S T A

Nel caso un
cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per
controllare le parti comuni, devono essere adottate tutte le misure e le
precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del
Garante in tema di videosorveglianza, senza che occorra alcuna preventiva
comunicazione del Garante stesso.

Tra gli obblighi di legge previsti
per la installazione della videosorveglianza – da osservare anche in ambito
condominiale – vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli,
eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante.

Le registrazioni possono essere
conservate per un periodo limitato, tendenzialmente non superiore alle 24 – 48
ore, anche in relazione a specifiche esigenze, quale la chiusura di esercizi e
uffici che hanno sede nel condominio, o a periodi di festività. Per tempi di
conservazione superiore a sette giorni è necessario presentare una verifica
preliminare al Garante.

Le telecamere devono riprendere solo
le aree comuni da controllare,possibilmente evitando la ripresa di luoghi
circostanti e di particolari non rilevanti.

I dati raccolti ( riprese e immagini
) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, che ne
consentano l’accesso alle sole persone autorizzate ( titolare, responsabile
incaricato del trattamento ).

A norma dell’articolo 1122 – ter del
Codice civile, le delibere concernenti la installazione sulle parti comuni di
impianti volti a consentire la videosorveglianza sono approvate dall’assemblea
con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile
( maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio ).

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’ 8 SETTEMBRE 2014

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