lunedì, Aprile 29, 2024
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PUBBLICO IMPIEGO: La mobilità non può equivalere a promozione

Sono un dipendente di ente locale,
con qualifica di funzionario amministrativo, categoria D3 giuridica e D6
economica, e mansioni di direttore di biblioteca; ho acquisito la disponibilità
di un collega, dipendente di altro ente locale, a dieci Km di distanza, con
qualifica di funzionario, categoria giuridica D1 ed economica D5, con mansioni
di direttore di biblioteca, a richiedere la mobilità congiunta alle rispettive
amministrazioni. La diversa categoria giuridica costituisce ostacolo
all’accoglimento della richiesta ?

M. F.– MASSA

R I S P O S T A

L’articolo 30,
Dlgs 165/2001, poneva come condizione per l’esercizio della mobilità volontaria
tra enti ” l’appartenenza alla stessa qualifica “. Oggi, con la modifica
operata dall’articolo 4, legge 114/2014, è semplicemente prevista
l’appartenenza ” ad una qualifica corrispondente “, ma l’operazione è ” anche
subordinata alla fissazione preventiva di requisiti e competenze professionali
specifici e da esplicitare in un apposito bando da pubblicarsi nei siti
istituzionali per almeno trenta giorni “.

Per quanto concerne la ”
corrispondenza ” della qualifica, fatte salve ovviamente le disposizioni
regolamentari dell’ente, si dovrebbe fare riferimento in concreto al concetto
giuridico di ” equivalenza ” che, a parte quanto dovrà stabilire il decreto ex
articolo 29 bis a proposito della mobilità intercompartimentale, per quanto
concerne lo stesso comparto di personale ( autonomie locali ) non potrà che
riferirsi alle declaratorie contrattuali vigenti contenute nel Ccnl del 31
settembre 1999. Va ricordato in proposito che all’interno della categoria ” D ”
trovavano collocazioni due distinte posizioni tabellari: la D1 in cui
convogliavano i profili della vecchia VII qualifica funzionale e la D3 in cui
erano convogliati profili della ex QFVIII. Tale inquadramento rappresentava
dunque posizioni professionali diverse e, per quanto concerne la categoria
D3,superiore e non equivalente alla D1. Tant’è vero che per l’accesso al posto
vacante alla categoria D3 occorreva operare una progressione verticale
riservata ai profili di categoria D.

Seguendo pertanto questo assunto e
indipendentemente dalla collocazione della progressione economica raggiunta dal
dipendente originariamente collocato in posizione giuridica D1 (che
presenterebbe una posizione economica D5, quindi addirittura superiore
economicamente a quella corrispondente alla posizione diuridica D3), il
trasferimento avverrebbe nel posto corrispondente alla posizione D3 e quindi,
in pratica, si realizzerebbe una sorta di promozione del dipendente trasferito
dalla posizione giuridica D1 a quella di D3. Da qui l’evidente inammissibilità dell’operazione
in quanto sarebbe in violazione del principio di equiparazione professionale da
assumersi comunque come requisito di base per l’inquadramento nel posto in
organico da occuparsi mediante mobilità volontaria.

DAL ” IL SOLOE 24 ORE ” DEL 15
SETTEMBRE 2014

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