Con sentenza di primo grado, due
coeredi vengono condannati, non in solido, al risarcimento danni all’attore e
alle spese legali. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 97 del Codice di
procedura civile, ciascuno di loro risponde pro quota del pagamento. Vengono
notificati a ciascuno di loro il titolo esecutivo e il precetto. Ora devo
procedere al pignoramento immobiliare su un fondo rustico di cui sono entrambi
comproprietari, per metà ciascuno. Devo procedere con due pignoramenti distinti
a carico di ciascuno per la quota di comproprietà, e quindi instaurare due
procedure esecutive, o posso procedere con un unico pignoramento dell’intero
fondo, a carico di entrambi?
A. M. – FOGGIA
R I S P O S T A
Il Codice di
procedura civile prevede, all’articolo 599, la possibilità di pignorare beni
immobili appartenenti a soggetti differenti anche quando non tutti i
proprietari risultino debitori del creditore procedente. Nel caso in questione,
tuttavia, il medesimo bene risulta appartenere pro quota a due differenti
proprietari, entrambi debitori del creditore procedente. La Cassazione ha avuto
modo di chiarire che, a norma degli articoli 599, 600 e 601 del Codice di
procedura civile, la separazione della quota in natura spettante al debitore
esecutato è consentita nel solo caso in cui non tutti i comproprietari dei beni
indivisi, oggetto dell’esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore
procedente. Si ritiene, pertanto, attivabile una unica procedura esecutiva
sull’intero immobile.
Pare, comunque, opportuno
interpellare sul punto gli uffici giudiziari territorialmente competenti per
ottenere indicazioni sull’iter utilizzato in casi analoghi.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 20 OTTOBRE 2014