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EREDITA’: Il diritto di abitazione “obbliga” solo la vedova

Ho acquistato da mia madre e da mia
sorella le parti loro spettanti della casa avuta in eredità da mio padre. Non
vi è vincolo di usufrutto, ma mia madre continua ad abitarvi in virtù del
diritto di abitazione. Devo considerare l’immobile come seconda casa oppure è
abitazione principale di mia madre?

Antonio Marra
BOTRUGNO

R
I S P O S T A

In virtù del
disposto dell’articolo 540, Codice civile, la mamma ha maturato il diritto di
abitazione su quella che è stata la casa coniugale, diritto che permane
nonostante la proprietà dell’immobile sia stata successivamente interamente
acquistata da uno solo dei figli. L’immobile deve essere perciò considerato, a
tutti gli effetti, abitazione principale della mamma: di conseguenza, su di
essa, e solo su di essa in quanto detentrice del diritto reale, ricadranno gli
obblighi tributari ai fini Irpef e ai fini Imu/Tasi. Sul figlio, titolare della
sola “nuda proprietà”, non grava alcun obbligo fiscale fintantoché permane tale
situazione.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 27 OTTOBRE 2014

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