domenica, Maggio 5, 2024
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TITOLI & VALUTA: I “limiti” dell’intermediario per gli utili in valuta

Sono titolare, da pochi mesi, di un
conto in valuta (Usd). Con la somma depositata (convertendo euro dal mio conto
principale) ho eseguito un certo numero di operazioni di compravendita di
titoli denominati in valuta. Mi è stato detto che, essendo in regime fiscale
amministrativo, la banca si occupa di gestire gli aspetti fiscali relativi al
capital gain sui titoli, ma non quelli relativi alle plusvalenze generate dal
cambio valuta.

Vorrei chiedervi chiarimenti cu come
calcolare le plusvalenze/minusvalenze realizzate nella riconversione di valuta
in euro e, in particolare, se devo tenere conto solo delle operazioni di
vendita/acquisto valuta o anche delle operazioni di compravendita titoli.

F. C. – ROMA

R I S P O S T A

Con
riferimento ai titoli espressi in valuta, la determinazione della plusvalenza /
minusvalenza derivante dalla loro vendita viene effettuata applicando i criteri
dettati dal comma 2, articolo 9 Tuir; a tale scopo, pertanto, sia i
corrispettivi di vendita che i costi di acquisto sono valutati al cambio del
giorno in cui sono stati rispettivamente conseguiti e sostenuti o del giorno
antecedente più prossimo, ovvero, in mancanza, secondo il cambio del mese
(risoluzione 67/E/2002). In merito alle plusvalenze derivanti dalla cessione
onerosa a termine di valute estere (lettera c-ter, comma 1, articolo 67 Tuir),
le stesse sono quantificate assumendo come costo, a fronte del corrispettivo
conseguito, il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente
alla data di stipula del contratto di cessione (comma 6, articolo 68, Tuir). In
effetti, nell’ambito del rapporto di risparmio amministrato (articolo 6 Dlgs
461/1997), rispetto a quanto avviene nel rapporto di risparmio gestito
(successivo articolo 7), non ricorre la possibilità di avvalersi degli
intermediari per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso e da prelievi di valute, attesa “la particolare complessità ed
onerosità che presenterebbe la procedura a carico degli stessi” (circolare
165/1998 del ministero delle Finanze); tuttavia, a questo proposito, merita di
non essere sottotaciuto il diverso orientamento interpretativo espresso da
alcuni commentatori, in presenza di determinate condizioni operative di natura
soggettiva.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 27 OTTOBRE 2014

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