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INCIDENTE AUTOMOBILISTICO: La richiesta del danno in forma specifica

Sono stata tamponata di recente.
Sembra che il danno superi il valore dell’autovettura e che l’assicurazione del
“colpevole” non voglia porvi rimedio e, ovviamente, non sono d’accordo; avevo
una autovettura funzionante perfettamente, senza alcuna ammaccatura, con le
gomme nuove. Ora, o resto senza auto o ne devo comperare un’altra.

Se l’assicurazione dell’investitore
non me la ripara, posso pretendere che provveda di tasca sua chi mi ha
tamponato?

Giovanna Mazzoleni – LAVICO TERME

R I S P O S T A

Alla domanda
del lettore in merito alla possibilità di agire nei confronti del responsabile
del sinistro, la risposta è negativa. Con l’introduzione dell’obbligo
dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, la norma ha attribuito al danneggiato una
azione diretta per il risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione
del responsabile “entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l’assicurazione (articolo 144 del Codice delle assicurazioni private).

Quanto ai criteri per la
quantificazione del danno subito dal lettore, in via di principio il
danneggiato totalmente incolpevole ha diritto all’integrale risarcimento del
danno rappresentato dai costi di ripristino del veicolo danneggiato, anche se
superiori al valore commerciale del veicolo stesso. Questa soluzione ha, però,
due controindicazioni: la impossibilità tecnica delle riparazioni e la
eccessiva onerosità per il soggetto obbligato al risarcimento.

Sul punto, la Corte di cassazione,
con la sentenza numero 21012 del 12 ottobre 2010, ha stabilito che “la
domanda di risarcimento di un danno subito da un veicolo a seguito di un
incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare
la riparazione del danno deve considerarsi come richiesta di risarcimento in
forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’articolo
2058, comma 2, del Codice civile di non darvi ingresso e di condannare il
danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una
somma pari lla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione,
allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato
del veicolo”. Nello stesso senso, si è pronunciata la Corte di cassazione,
sezione VI, con la ordinanza numero 24718 del 4 novembre 2013, affermando che
“in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di
incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare
la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento
in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato
dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore
danneggiante, e dall’altra finisce per costituire una locupletazione per il
danneggiato. Ne consegue che, in caso di notevole differenza tra il valore
commerciale del veicolo incidentato e il costo richiesto delle riparazioni
necessarie, il giudice potrà condannare il danneggiante (e, in caso di azione
diretta, l’assicuratore) al risarcimento del danno per equivalente”, ossia
mediante un equivalente monetario della perdita subita dal danneggiato, perdita
rappresentata dalla differenza di valore del veicolo prima e dopo l’incidente.
Questa soluzione presuppone, comunque, che il costo delle riparazioni sia
“notevolmente” superiore al valore del veicolo prima del sinistro.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 27 OTTOBRE 2014

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