In ordine al rapporto di convivenza
fra due soggetti non coniugati, che hanno tre figli, ai fini della legge
104/92, il convivente, dipendente di una Asl, ha diritto agli appositi permessi
retribuiti per la propria compagna, che ha avuto riconosciuto l’articolo 3,
comma 3, della legge 104/92 e che non ha altri familiari vicini? Potrebbe valere
la pronuncia della Corte di cassazione (sentenza tributaria 5 novembre
2008,n.265436) che ha equiparato la posizione del convivente more uxorio a
quella del coniuge convivente?
Pietro Salerno –
CUTRO
R I S P O S T A
L risposta è
negativa, in quanto, per espressa previsione normativa dell’articolo 33 della
legge 104/92, le agevolazioni previste dalla legge stessa si applicano
esclusivamente al coniuge, ai genitori, ai parenti e agli affini entro il terzo
grado di parentela di una persona disabile riconosciuta in situazione di
gravità e, pertanto, ad oggi, tali agevolazioni non possono essere fruite dal
convivente more uxorio della persona disabile in condizioni di gravità.
Questa conclusione è confermata anche
dall’ordinanza della Corte costituzionale, 26 gennaio 2009, n.35. Per quanto
riguarda la sentenza del 5 novembre 2008, n.26543, ritengo che la decisione
presa dalla Corte di cassazione non possa essere tenuta a riferimento in quanto
riguarda una materia (detrazione di imposta per spese di ristrutturazione di un
immobile) differente da quella in esame.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 27 OTTOBRE 2014