martedì, Maggio 7, 2024
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APPALTI: Integrazione di documenti da parte dell’appaltatore

Sono il responsabile amministrativo
di una Srl che eroga servizi informatici. Un nostro cliente, anch’esso Srl
società di servizi, non vuole pagare le fatture da noi emesse, sostenendo che,
per la legge sugli appalti, siamo tenuti a documentare i pagamenti dell’iva e
delle ritenute. Il tutto perché, secondo il cliente, si configura un appalto,
in quanto la prestazione d’opera vale solo per soggetti persone fisiche.

Nonostante le nostre rimostranze, in
quanto riteniamo non corretta l’applicazione di tale legge, abbiamo inviato una
dichiarazione sostitutiva in cui l’amministratore si assume le responsabilità
di eventuali dichiarazioni false e mendaci, e inoltre abbiamo inviato gli F24
delle ritenute, prelevati dal cassetto fiscale. Nonostante ciò, il cliente ci
chiede il protocollo telematico, che non risulta dovuto, per ché gli F24 sono
stati pagati tramite home banking e non con Entratel.

Che cosa possiamo fare?

G. F. – RIETI

R I S P O S T A

La normativa
in questione si applica, oltre che ai contratti di appalto di opere, anche a
quelli di forniture e servizi conclusi da soggetti nell’ambito di attività
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come nella fattispecie in
questione, posto che si tratta di due società di capitali. In effetti,
l’articolo 35, commi 28 e seguenti, della legge 248/2006 stabilisce la
responsabilità solidale ai fini fiscali, limitatamente al versamento all’erario
delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dei dipendenti impiegati
nell’appalto, con esclusione dei versamenti Iva, stando a quanto sancito, a
tale ultimo proposito, dalla legge 98/2013.

In questa prospettiva, il committente
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa
esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che gli
adempimenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono
stati correttamente eseguiti dall’appaltatore medesimo. Il committente può
sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della
documentazione. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico
del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 5 mila a
200 mila euro, se questi adempimenti fiscali non sono stati effettuati.

Tuttavia, prima di pagare il
corrispettivo, sussiste, per il committente, la possibilità di acquisire
dall’appaltatore un’asseverazione, rilasciata dai Caf o dai soggetti iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali
e dei consulenti del lavoro, che attesti il corretto assolvimento degli
adempimenti (già scaduti) connessi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi dei lavoratori dipendenti. La dichiarazione sostitutiva rilasciata
dall’impresa non può, quindi, considerarsi risolutiva, mentre la presentazione
di copia autentica della quietanza relativa al modello F24 sembra esaurire
l’attestazione degli adempimenti fiscali, purché i versamenti delle ritenute
sulle retribuzioni (codice 1001) e sulle indennità e compensi (codice 1004) si
riferiscano esattamente ai periodi oggetto della prestazione contrattuale. La
richiesta di protocollo telematico, dunque, appare fuori luogo, dato che il
versamento delle ritenute è avvenuto attraverso il sistema bancario, nella
specie con lo strumento dell’home banking.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 3 NOVEMBRE 2014

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