martedì, Maggio 7, 2024
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MEDIAZIONE IMMOBILIARE: Provvigione dovuta per atti “conclusi”

Un agente immobiliare, dopo una lunga
trattativa per la vendita di un immobile, riesce ad accordare le parti su tutto
(prezzo, condizioni eccetera). Le parti decidono di andare direttamente al
rogito definitivo, senza altri passaggi (compromesso o impegno). Il venditore
consegna la documentazione completa al notaio nominato dall’acquirente per il
rogito definitivo, e resta solo da fissare la data. Per un piccolo pretesto,
tutto salta. L’operato dell’agente immobiliare può considerarsi concluso e
dargli diritto alla provvigione?

P. S.
FIRENZE

R I S P O S T A

Il diritto del
mediatore alla provvigione sorge nel momento in cui, tra le parti che si sono
avvalse della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico
che, in caso di rifiuto, consenta a ciascuno di esse di agire per l’esecuzione
del contratto, con la conseguenza che, mentre un contratto preliminare di
compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell’affare, idoneo, per
l’effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, non
così avviene per le minute e, in generale, per gli atti preparatori
sottoscritti durante la fase delle trattative, i quali lasciano alle parti la
libertà di recesso (con il solo limite della responsabilità precontrattuale, ex
articolo 1337 del Codice civile), avendo la funzione di attestare l’intesa
raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere.

A maggior ragione, pertanto, il
mediatore non ha diritto alla provvigione nel caso in cui non sia venuto ad
esistenza giuridica alcun negozio tra le parti. Salvo diversa previsione nel
contratto di mediazione, tuttavia, il mediatore ha diritto al rimborso delle
spese (articolo 1756 del Codice civile).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 3 NOVEMBRE 2014

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