Qualora l’assemblea non riesca a
nominare l’amministratore, quello dimissionario può rivolgersi al tribunale per
la nomina giudiziale. Le spese (anche dell’avvocato) sostenute da quest’ultimo
per tale iniziativa devono essere addossate alle compagine condominiale o
devono rimanere a carico dell’amministratore, come spese sostenute in qualità
di privato?
M. C. –
CAGLIARI
R I S P O S T A
L’articolo
1129, primo comma , Codice civile, così come modificato dalla riforma del
condominio, stabilisce che nel caso in cui i condomini siano più di otto e
l’assemblea non provveda alla nomina dell’amministratore, legittimato a
richiedere l’intervento del Tribunale sia, oltre ai condomini, anche
l’amministratore dimissionario.
Si tratta di una procedura di volontaria
giurisdizione svolta nell’interesse del condominio stesso e pertanto si ritiene
che le spese legali debbano essere a carico dei condomini in ragione dei
millesimi di proprietà.
DAL “SOLE 24 ORE” DEL 17 NOVEMBRE 2014