lunedì, Aprile 29, 2024
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LAVORO: Se il segretario comunale è pensionato in attività

Un segretario comunale, cessato
dall’incarico con servizio utile a trattamento di quiescenza di 42 anni,
comprensivo di riscatti, ha ottenuto, con decorrenza 1° gennaio 2009, la
pensione di anzianità ex Inpdap.

Successivamente, è stato assunto come
segretario presso un’unione di Comuni, con contratto di lavoro a tempo
determinato, part time, per un periodo continuativo di 3 anni e 10 mesi. L’ente
ha regolarmente versato per tutto il predetto periodo di servizio i contributi
Cpdel e fondo pensioni.

Si chiede se: a) per il servizio
prestato, dopo il pensionamento, presso un altro ente pubblico con rapporto di
lavoro a tempo determinato e con iscrizione alla Cpdel, abbia diritto ad
ottenere la quota aggiuntiva di pensione; b) l’ottenimento della quota
aggiuntiva possa avere effetti pregiudizievoli per la pensione in godimento e
in particolare se l’ente previdenziale possa sospendere l’erogazione della pensione
per il periodo di servizio per il quale tale quota aggiuntiva viene richiesta.

M. M. – LECCO

R I S P O S T A

Si risponde nell’ordine:

1) in via generale, l’iscritto alla
cassa pensione degli enti locali (Cpdel), già gestita dall’Inpdap (ora Inps –
Gestione dipendenti pubblici), già titolare di pensione ex Inpdap, dovrebbe
avere titolo, ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n.610, ad
una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che i periodi di lavoro
successivi alla pensione siano stati svolti per almeno un anno, con obbligo di
iscrizione alla medesima cassa pensione;

2) sulla possibilità che l’atto della richiesta
della quota aggiuntiva, l’Inps possa sospendere il pagamento della pensione per
il periodo di nuova assunzione in servizio, occorre aver riguardo al fatto che
la nuova assunzione in servizio come segretario comunale presso un’unione di
Comuni possa costituire derivazione, continuazione o rinnovo del precedente
rapporto che ha dato luogo alla pensione: In questo caso, ai sensi dell’articolo
4 del Dpr 758/65 (Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello
Stato e di enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964,n.1268),
confermato dall’articolo 19, comma 3 del Dl 112/08, l’Inps dovrebbe chiedere la
restituzione delle rate di pensione percepite durante il nuovo rapporto di
lavoro.

DAL “SOLE 24 ORE” DEL 17 NOVEMBRE 2014

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