Quando un’imposta viene dichiarata illegittima
con una sentenza, il contribuente che l’ha già versata ha diritto al
rimborso. Sin quinulla quaestio.
Attenzione! Ma da quando decorre il termine per presentare l’istanza di rimborso?
Il
termine per l’esercizio del diritto di rimborso decorre dalla data del
versamento e non dalla data della sentenza declaratoria
dell’illegittimità.
La vicenda che ha portato la Suprema Corte a pronunciare questodictumè la seguente.
Un
contribuente nel 2001 versava l’Irpef sulle somme percepite nel 2001 a
“titolo di incentivo alle dimissioni”. Trascorsi quattro anni,
precisamente nell’anno 2005, la Corte di Giustizia Europea dichiarava
illegittima la norma che aveva imposto tale condizione.
Nell’anno 2006 il contribuente presentava istanza alla Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso delle somme versate.
Tale istanza veniva respinta perché presentata fuori termine, ovvero
erano scaduti i quattro anni entro cui era possibile accettarla.
La
vicenda, così, giungeva nanti la Commissione Tributaria Regionale che
dava ragione al contribuente, motivando che la scadenza quadriennale
decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia
Europea.
L’Agenzia delle Entrate non accettava questa sentenza e
ricorreva in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour ribaltavano il
verdettosostenendo che il contribuente aveva inviato l’istanza per
l’esercizio del diritto di rimborso troppo tardi, precisando che ildies a quoper l’esercizio di tale diritto decorre sempre dal giorno del versamento del tributo.
Al fine di giungere a tale pronuncia laSuprema Corteha
fatto riferimento alla tematica della prescrizione e della decadenza,
ribadendo, ancora una volta, che sono elementi essenziali ai fini della
certezza del diritto.
Sulla vicendade qua,i Giudici
di Piazza Cavour hanno definitivamente affermato che il contribuente,
per poter ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato, non deve
attendere nè la dichiarazione di illegittimità della norma (rectius:
norma tributaria), né la dichiarazione di incompatibilità della norma
di diritto interno con quella comunitaria, ma attivarsi immediatamente
nei termini prescritti dalla legge.