martedì, Aprile 30, 2024
spot_img

AMORE FINITO: La convivenza finisce senza “arretrati”

Per nove anni ho
convissuto con la mia ragazza nel suo appartamento di proprietà. Adesso ci
abita con il suo nuovo fidanzato. Oggi lei mi chiede di pagarle l’affitto per
il periodo di convivenza. Può farlo? Non avevamo mai parlato di affitto, e io
mi sono sempre “sdebitato” pagando le bollette.

V. F. – SIENA

R I S P O S T A

Il quesito posto dal lettore va risolto
alla luce della giurisprudenza, recente e recentissima, che ha affrontato le
questioni derivanti dalla fine di una convivenza di fatto, non regolata nel
nostro ordinamento.

Di grande
rilevanza, in particolare, la sentenza 1277/2014 della Cassazione, che ha
ripreso e ribadito i precedenti significativi, compiendo affermazioni di ampio
respiro: le unioni di fatto – secondo la Suprema corte – costituiscono il
terreno fecondo sul quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati
dalla morale sociale, dalla cui osservanza discende un giudizio di
riprovazione, e al cui spontaneo adempimento consegue la irripetibilità di
quanto elargito; e ancora: la convivenza assume il rilievo di formazione sociale
dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale di ciascun
convivente nei confronti dell’altro, con rilievo giuridico. Le conseguenze sono
chiare: al termine di una relazione che ha avuto carattere di non occasionalità
e stabilità, uno dei partner non può chiedere indietro all’altro le
attribuzioni economiche effettuate nel corso e in relazione alla convivenza,
trattandosi di forme di collaborazione che la coscienza sociale ritiene
doverose nell’ambito di un rapporto affettivo consolidato.

Non solo: altre
sentenze, sempre della Cassazione (7214/2013, 7/2014, 19423/2014), hanno
affermato che la convivenza determina sulla casa di abitazione dove si svolge
la vita in comune un interesse proprio del convivente, diverso da quello
derivante da ragioni di mera ospitalità, che, a seguito del negozio giuridico
di tipo familiare, assume la connotazione di detenzione qualificata. Tale
negozio non può essere considerato un contratto d’affitto, ma eventualmente
assimilato a un comodato.

Le pretese della
ex convivente del lettore appaiono dunque infondate.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’8 DICEMBRE
2014

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Centrale Rischi

Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi

Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi 1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf
6° Direttiva UE antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE 29 Marzo 2023 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...