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ASSICURAZIONI: Casalinghe, i tempi del “fondo pensione”

Mia moglie,
casalinga, ha sottoscritto un fondo pensione con un’assicurazione.

Ci era stato
detto che potevamo ritirare l’importo maturato al compimento del 60° anno di
età, circa due anni fa.

Alla richiesta è
stato opposto un rifiuto, poiché doveva attendere non più i 60 anni, ma i 62.
All’approssimarsi del compimento del 62° compleanno, la richiesta di rimborso
veniva nuovamente rigettata, poiché i nuovi requisiti sono stati spostati al
compimento dei 65 anni.

E’ corretto il
comportamento della compagnia? Si può, eventualmente, chiedere un rimborso
parziale?

D. D. – LATINA

R I S P O S T A

L’articolo 7, comma 2, del Dlgs 21
aprile 1993, n.124 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”),
dispone che “le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al
compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza,
con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensioni”.

Il lettore
segnala che la persona che ha sottoscritto la partecipazione al fondo pensione
è casalinga e, pertanto, non soggetta ad alcun regime obbligatorio. Si ritiene,
allora, che l’età stabilita a 65 anni per fruire delle prestazioni del fondo
sia quella richiesta per la pensione del “Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità
familiari” (questa è la corretta definizione del “Fondo casalinghe” dell’Inps),
istituito con il Dlgs 16 settembre 1996, n.565 e, più precisamente, dalla
disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a, di questa norma.

Quanto alla
possibilità di ottenere un rimborso anche parziale, occorre rifarsi alle
condizioni del contratto a suoi tempo sottoscritto.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’8 DICEMBRE
2014

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