Il regolamento
di condominio, accettato con il rogito circa 30 anni fa, prevede che, per il
ritardo nel versamento delle rate, l’amministratore applichi un interesse di
mora del 2% al mese. Qualche condominio sostiene che tale percentuale è fuori
legge. Quale tasso – soglia può applicarsi per non incorrere in fattispecie di
usura? Quanti millesimi favorevoli servono per la delibera?
O. P. – CESANO BOSCONE
R I S P O S T A
Si ritiene che, nel caso in questione,
non trovi applicazione l’articolo 1815 del Codice civile, in materia di
interessi usurari, in quanto tale norma riguarda il mutuo. Trova invece
applicazione l’articolo 1382 del Codice stesso, secondo il quale “la clausola,
con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento
(qual è ad esempio il pagamento delle rate, nde), uno dei contraenti è tenuto a
una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla
prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno
ulteriore”. Tuttavia, il successivo articolo 1384 prevede che “la penale può
essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata
eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente
eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva
all’adempimento”.
Trattandosi di
un regolamento avente natura contrattuale, non è sufficiente la maggioranza per
la modifica, occorrendo invece l’unanimità. Nel caso in cui il condomino
ritenga eccessiva la penale applicata nei suoi confronti, potrà fare ricorso al
giudice, il quale valuterà caso per caso.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 15 DICEMBRE
2014