lunedì, Aprile 29, 2024
spot_img

SUCCEDE IN ITALIA: La vendita sul Nasdaq viene perfezionata tre giorni dopo

Scrivo la
presente perché vorrei avere una delucidazione riguardo la tassazione sulle
rendite finanziarie fino al 30 giugno 2014. La questione riguarda la vendita di
azioni delle società Anika Therapeutics (Nasdaq) e Akorn (Nasdaq) effettuate
rispettivamente in data 26 e 27 giugno 2014 (le date valuta risultano invece
essere il 1° e 2 luglio), nell’intenzione di realizzare le plusvalenze pagando
una tassazione del 20%, consapevole che dal 1° luglio 2014 la tassazione sulle
rendite azionarie sarebbe passata al 26%.

Precedentemente
mi ero informato se la data considerata come valida per determinare la
tassazione fosse appunto quella di vendita o quella di valuta, trovando da più
parti indicata la prima, cioè quella di vendita.

Anche in un
vostro articolo pubblicato il 28 giugno intitolato “Capital gain, vale la data
di vendita” veniva avvalorata questa tesi. Nel suddetto articolo avevate
riportato una parte della circolare 19/E dell’agenzia dell’Entrate del 27
giugno dove si ribadiva che “saranno interessate dall’aumento della tassazione
esclusivamente le plusvalenze realizzate dopo il 1° luglio. Nel caso di capital
gain realizzati prima di tale data, anche qualora il relativo corrispettivo
venga riscosso dal mese di luglio 2014, troverà applicazione la vecchia
aliquota del 20% in quanto ciò che rileva ai fini dell’individuazione
dell’aliquota d’imposta è il momento in cui la cessione del titolo possa
considerarsi perfezionata da una punta di vista civilistico”.

Convinto quindi
di aver agito “in tempo”, non mi sono preoccupato di richiedere
l’affrancamento. In data 11 novembre 2014, la mia banca (We BanK) mi conteggia
una tassazione sulle plusvalenze prima citate del 26% con data valuta 31 luglio
2014.

L’affrancamento
doveva essere fatto entro il 30 settembre, ho scritto alla mia banca ma non ho
ancora ricevuto risposta. La mia domanda è: chi ha sbagliato? Io e quindi anche
voi “Sole 24 Ore” o We Bank?

Leonardo Stevanato via e-mail

RISPONDEWE BANK

Confermiamo
innanzitutto al cliente la correttezza del calcolo e del conseguente addebito
effettuato da Webank – Banca Popolare di Milano. Quanto rileva ai fini
civilistici e fiscali per l’applicazione dell’imposta su redditi diversi, ovvero
il differenziale tra prezzo di carico e prezzo di vendita, è il passaggio di
proprietà degli strumenti finanziari, che avviene alla data valuta di
regolamento e non a quella di esecuzione dell’ordine di vendita di mercato.

Le operazioni di
vendita effettuata dal signor Stevanato sono state disposte ed eseguite sul
mercato Nasdaq in data 26 e 27 giugno 2014, tale mercato regolava e regola a
tutt’oggi le operazioni di acquisto e vendita a tre giorni di borsa aperta: il
regolamento delle operazioni di vendita, ovvero l’effettiva cessione degli
strumenti, è pertanto avvenuta rispettivamente in data 1 e 2 luglio e dunque
successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge 66/2014 che stabilisce
l’incremento dell’aliquota dal 20% al 26 per cento.

Nella Circolare
dell’AdE citata dal cliente e riportata nell’articolo pubblicato da “Il Sole
-24 Ore” a firma Valentino Tamburro, si fa riferimento ad eventuali anticipi o
dilazioni di pagamento degli effetti ceduti percepiti prima o dopo la data del
1° luglio 2014, che non riguardano il caso in
esame.

Nella Circolare,
al contrario, si afferma che:”Come chiarito nella circolare n.165/E del 24
giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si
perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti
piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il
corrispettivo della cessione”. Come detto, il perfezionamento della cessione a
titolo oneroso si verifica sempre in corrispondenza della data di effettivo
regolamento (nel caso in esame a t+3) dell’operazione.

A riprova del
corretto comportamento della banca si richiama la logica del calcolo che viene
applicata per la determinazione dell’imposta di bollo ex legge del 27 dicembre
2013, numero 147: anche in questo caso quanto rileva è la data valuta di
regolamento per determinare il possesso di titoli in portafoglio che concorrono
a comporre la base imponibile.

Provvederemo
naturalmente a fornire risposta al reclamo formale inoltratoci dal signor
Stevanato in data 11 novembre entro i termini previsti per legge.

DAL”PLU24” DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 13 DICEMBRE 2014

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

UE: Si cambia!

Ecco la sfida della capacità fiscale europea | L’analisi di Marcello Messori

Ecco la sfida della capacità fiscale europea | L’analisi di Marcello Messori Fonte: ripartelitalia.it   Il Rapporto di Enrico Letta e le anticipazioni relative a quello di Mario Draghi sottolineano che, nei prossimi anni, l’Unione europea (Ue)...
Antiriciclaggio: 6° Direttiva europea

Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro

Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro Fonte: Parlamento Europeo Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione Limite UE per i pagamenti in contanti...