venerdì, Maggio 3, 2024
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CONTROVERSIE LEGALI: Mediazione obbligatoria con l’assistenza dei legali

Sono stato
convocato dall’organismo della mediazione di Trento (200 km da casa mia), e
precisamente dall’avvocato di mia sorella, perché lei vuole ritirare la mia
quota di un appartamento (non divisibile) in montagna (Madonna di
Campiglio).Sono andato all’incontro da solo, senza l’assistenza di un legale.
L’avvocato dell’organismo invece mi ha detto che ero tenuto a presentarmi con
un legale, per cui ha verbalizzato che io non aderivo al concordato, anche se
ero presente. Questo è giusto? L’immobile è stato ereditato da tre fratelli:
esiste il diritto di prelazione reciproco?

G. R. – BERGAMO

R I S P O S T A

L’articolo 4 del decreto legislativo
n.28 del 2010, così come modificato a seguito del cosiddetto “decreto del fare”
n.69 del 2013, prevede che le domande di mediazione delle controversie civili e
commerciali vadano presentata presso un organismo di mediazione avente sede nel
luogo del giudice che sarebbe territorialmente competente alla definizione
delle stesse controversie.

Lo stesso
decreto, poi, al successivo articolo 8 stabilisce che le parti che intendono
presenziare alla mediazione devono parteciparvi con l’assistenza dell’avvocato.
L’effettiva portata di tale obbligo, a dire il vero, è piuttosto discussa, ma
una recente circolare ministeriale del 27 novembre 2013 ha chiarito che
l’assistenza degli avvocati è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di
cosiddetta “mediazione obbligatoria” oppure nelle ipotesi in cui la mediazione venga
disposta dal giudice, mentre non lo è nelle mediazioni facoltative.

Considerando
quanto sopra, il mediatore incaricato di gestire la procedura di mediazione
aveva sen’altro il dovere di avvisare le parti della necessità di farsi
assistere da un legale, verbalizzando l’eventuale rifiuto espresso da una delle
parti, ma ritengo avrebbe potuto comunque proseguire la mediazione proponendo
alle parti di considerarla, di fatto, come un’ipotesi di mediazione facoltativa
e non obbligatoria. Tanto più che, nel caso riferito dal lettore, l’obbligo di
procedere al tentativo di mediazione era già stato comunque regolarmente
assolto dalla sorella che lo ha convocato in mediazione e quindi l’eventuale
proseguimento su base volontaria della mediazione non avrebbe in alcun modo
pregiudicato la possibilità di attivare un successivo giudizio. Quanto
all’ultima domanda posta dal lettore, va ricordato che il diritto di prelazione
tra coeredi nella vendita delle quote di eredità a terzi è specificamente
previsto dall’articolo 732 del Codice civile.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22 DICEMBRE
2014

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