giovedì, Maggio 2, 2024
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ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: Attestazione, l’Ape ha validità decennale

Il certificato
Ape vale 10 anni. Se si deve affittare il fondo ad un nuovo inquilino, a 12
anni dal rilascio del certificato, questo va rifatto, anche se non sono
intervenute modifiche sull’immobile?

Roberto
Corsini
– CARRARA

R I S P O S T A

Ove l’ape (Attestato di prestazione
energetica) sia scaduto, è necessario – in caso di stipula di un nuovo
contratto di locazione, con un diverso inquilino – acquisirne uno nuovo. In
disparte la normativa regionale, infatti, salvo esame della fattispecie in
concreto, per l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 19 agosto 2005, numero 192, l’ape
deve essere consegnato al conduttore (e della consegna si deve dare atto nel
contratto con apposita clausola) o allegato al contratto in caso di locazione
di più unità immobiliari. In particolare, il richiamato articolo 6, comma 3,
del Dlgs 192/2005 dispone che “…nei nuovi contratti di locazione di edifici o
di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita
clausola con la quale…il conduttore dichiara (…) di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato
di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che
nei casi di locazione di singole unità immobiliari”. Dispone, a sua volta,
l’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 “l’attestato di prestazione energetica
di cui al comma 1 ha
validità temporale massima di dieci anni dal suo rilascio…”.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 12 GENNAIO
2015

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