venerdì, Maggio 3, 2024
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CONDOMINIO ABUSI EDILIZI: Le opere si computano nelle tabelle

Siamo un
condominio di 26 proprietari, di cui 13 con mansarda venduta al rogito (anno
1992) come sottotetto non abitabile. Nel 2004 ho edificato la mia mansarda (con
Dia, dichiarazione di inizio attività, e comunicazione all’amministratore) e ho
chiesto e ottenuto il condono edilizio. Il mio appartamento valeva 52
millesimi, e la mansarda condonata 41; quindi, l’amministratore ha aggiornato
la tabella millesimale e pago dal 2004
le spese con 93 millesimi. Nel frattempo, almeno altri sei condòmini hanno
edificato la loro mansarda senza condono e senza comunicazione
all’amministratore. Durante l’ultima assemblea, ho chiesto e ottenuto all’unanimità
l’aggiornamento della tabella per una più equa ripartizione delle spese.

In quale
percentuale il perito incaricato può addebitare a questi condòmini, ai soli
fini delle spese condominiali, la loro mansarda? Oppure si deve ripristinare la
tabella originale?

G. Z. – POZZUOLO MARTESANA

R I S P O S T A

Ci si potrebbe a ragione attendere che
l’abusività dell’intervento edilizio renda illecita ogni attività di
utilizzazione sia delle opere realizzate, sia delle parti comuni a esse
funzionalmente collegate: il condominio non potrebbe pretendere una maggiore
partecipazione alle spese in relazione all’utilizzazione di opere illecite, ma
potrebbe solo pretendere la rimozione di quelle opere e il risarcimento dei
danni, compresi quelli derivanti dalla maggiore o diversa utilizzazione delle
parti comuni conseguente all’abuso. Da diversi decenni, tuttavia, si ritiene
che non sempre al proprietario danneggiato dall’opera abusiva altrui spetti
un’azione diretta al ripristino della situazione conforme al diritto, ma che
una tale azione spetti solo nel caso di violazione della disciplina sulle
distanze. Negli altri casi, l’abuso edilizio genera solo un credito
risarcitorio per i proprietari vicini (articolo 872 del Codice civile). Ferme
restando la possibilità e l’opportunità di denunciare l’abuso alle autorità
competenti e pretendere che queste si attivino per la repressione (Consiglio di
Stato, 19 ottobre 2007, n.5466), nei casi, come quello segnalato dal lettore,
in cui non è riconosciuta ai condòmini la possibilità di pretendere la
rimozione delle opere abusive, di quelle opere bisogna tener conto ai fini
della ripartizione delle spese, come se si trattasse di opere illecite. Se, per
qualsiasi causa, si dovesse procedere alla effettiva eliminazione dell’abuso, le
tabelle millesimali dovranno essere riviste.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 12 GENNAIO 2015

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