giovedì, Maggio 2, 2024
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ATTO DI NOTIFICA: La raccomandata indirizzata a persona diversa blocca l’accertamento esecutivo

Sentenza della CTP di Bari sulla notificazione dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario

In
tema di notificazioni degli atti tributari, deve essere annullato
l’atto impo-esattivo consegnato a soggetto diverso dal suo destinatario
se l’Ufficio finanziario non dimostra l’invio della raccomandata
informativa prevista dall’articolo 139 del codice di procedura civile: a
tal fine non è sufficiente – poiché non è fidefacente – la stampa
dell’interrogazione della Banca dati Poste Italiane.

È quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la sentenza n. 3150/04/14, depositata il 10 dicembre.

Un
contribuente pugliese ha impugnato un avviso di accertamento
immediatamente esecutivo (ex art. 29 D.L. 78/2010) sostenendo di non
averne mai avuto la notifica; circostanza negata dall’Agenzia delle
Entrate, secondo la quale invece l’atto era stato regolarmente
recapitato presso il domicilio del ricorrente dove era stato preso in
consegna da un suo prossimo congiunto (il padre).

Ebbene, il
collegio giudicante ha annullato l’accertamento, poiché
l’amministrazione non ha dimostrato il ricevimento, da parte del
contribuente, della raccomandata informativa di avvenuta consegna di cui
all’articolo 139 c.p.c.

In base a questa disposizione, se non
avviene “a mani” del destinatario (art. 138), la notificazione deve
essere fatta nel Comune di residenza del medesimo, ricercandolo nella
casa di abitazione o dove ha l\’ufficio o esercita l\’industria o il
commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi,
l\’ufficiale giudiziario consegna copia dell\’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa,
all\’ufficio o all\’azienda, purché non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace. In mancanza delle persone appena indicate, la
copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l\’abitazione,
l\’ufficio o l\’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di
casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve
sottoscrivere una ricevuta “e l\’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell\’avvenuta notificazione dell\’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

Nel caso di specie, per dimostrare l’invio della sopra detta raccomandata, l’Ufficio ha pensato bene di produrre “la stampa dell’interrogazione della Banca dati delle Poste Italiani” la quale, però, non è, secondo la CTP di Bari, “fidefacente”.

La difesa erariale ha prodotto la schermata “dove quando” tratta dal sito di Poste Italiane, relativa alla funzione “Cerca spedizioni”, la quale reca la seguente dicitura: “Attenzione:
la data di consegna reale della Raccomandata è quella che risulta dal
timbro postale. Quella indicata dal sistema Cerca traccia è solo
indicativa
”.

La CTP trae la conclusione che la schermata prodotta “non è fidefacentein relazione alla data di effettiva consegna della raccomandata informativa, per stessa ed espressa indicazione del sistema informatico di Poste Italiane. Inoltre, “non vi è alcuna certezza”, si legge in sentenza – “in mancanza di produzione per lo meno di copia dell’avviso di ricevimento della stessa raccomandata inviata”.

E allora, “nel
caso di specie, stante l’inutilizzabilità ai fini probatori della
predetta schermata, nonché l’assoluta incertezza relativa tanto al
quando dell’avvenuta notifica, quanto alla persona che ha materialmente
ritirato la raccomandata informativa
”, il ricorso del contribuente è stato accolto.

L’A.E. è stata condannata al pagamento delle spese.

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