giovedì, Maggio 9, 2024
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CONDOMINIO: Le carte vanno rese al termine dell’incarico

Può
l’amministratore di condominio uscente non consegnare la documentazione della
propria amministrazione all’archivio condominiale, asserendo di essere sempre
lui il responsabile di fronte alla legge a al fisco?

L. F. – TRANI

R I S P O S T A

Preliminarmente, occorre ricordare che
l’amministratore di condominio è il semplice custode della documentazione
condominiale. Infatti, al riguardo, l’articolo 1129, 8° comma, Codice civile,
prevede che “alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto alla
consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e
ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare
pregiudizi agli interessi comuni”. Ancora, il successivo articolo 1130, 1°
comma n.8, stabilisce che “l’amministratore di condominio deve conservare tutta
la documentazione inerente la propria gestione riferibile sia al rapporto con i
condomini, sia allo stato tecnico – amministrativo dell’edificio e del
condominio”. Ciò era stato più volte ribadito anche dalla Giurisprudenza, la
quale ha precisato che “l’amministratore revocato deve far pervenire
tempestivamente e spontaneamente al nuovo amministratore tutta la
documentazione in suo possesso che detiene unicamente nella sua veste di
mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante” (Tribunale di Milano,
sezione V, 24 gennaio 2008). Sicché, da quanto appena esposto, si può
pacificamente affermare che all’atto della cessazione dell’incarico,
l’amministratore uscente è tenuto a consegnare tutta la documentazione da lui
detenuta, infatti, dall’omessa, come pure dalla ritardata consegna al nuovo
amministratore dei documenti concernenti la gestione condominiale anteriore,
potrebbe derivare al condominio un pregiudizio irreparabile, consistente
nell’impossibilità di redazione di un bilancio veritiero e completo, di
formazione del rendiconto, di corretta ripartizione delle spese, di tempestivo
incasso dei contributi ancora in ipotesi dovuti dai condomini, di verifica
circa l’effettiva esistenza di debiti verso terzi, di deliberazione
consapevole da parte dell’assemblea, di
utile gestione di beni e servizi comuni.

Tuttavia, e ciò
è bene ricordarlo, l’amministratore “uscente” e/o “in carica” saranno
rispettivamente responsabili “di fronte alla legge e al fisco” qualora il loro
operato risulti illecito, illegittimo e non rispondente alle prescrizioni
normative.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 FEBBRAIO
2015

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