venerdì, Maggio 3, 2024
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JOBS ACT: Oggi la firma dei decreti attuativi da parte del Presidente Mattarella

Tutele crescenti e ammortizzatori sociali. Oggi la firma

Il Presidente delle Repubblica si appresta ad apporre la firma sui primi due decreti attuativi del Jobs act

È
attesa per oggi (salvo imprevisti) la tanto sospirata firma del
Presidente della Repubblica sui primi due decreti legislativi attuativi:
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e riforma degli ammortizzatori sociali.
Per la loro piena operatività è necessario attendere poi la successiva
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in modo tale da entrare
ufficialmente in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. I
lavori sono in leggero ritardo, visto che fonti governative avevano più
volte indicato la data del 1° marzo 2015, come quella idonea a partire
dalla quale le aziende potevano assumere in base alle nuove regole
previste dal contratto a tutele crescenti.
Ritardo, questo, che sta
provocando un po’ di disagi anche per gli imprenditori che, alla luce
dello sgravio contributivo triennale di 8.060 euro annui, stanno
aspettando l’entrata in vigore del D.Lgs in modo tale da poter procedere
alle assunzioni usufruendo anche delle nuove regole in materia di
licenziamenti.

Con l’imminente pubblicazione in G.U. del D.Lgs.
diventano immediatamente efficaci sia il contratto a tutele crescenti
che la nuova tutela per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla
gestione separata INPS (DIS-COLL). Mentre bisogna attendere il 1° maggio
2015 per vedere entrare in scena la NASpI, che sostituisce appunto
l’ASpI e la mini-ASpI.

Tutele crescenti – Le novità principali sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti si registrano sul fronte dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo eliminando la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento
illegittimo. Inoltre, viene meno anche la procedura preventiva prevista
presso la DTL (per le aziende sopra i 15 dipendenti). Infatti, nel caso
in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato
motivo soggettivo o giusta causa, il lavoratore avrà diritto
esclusivamente a un’indennità (non soggetta a contribuzione
previdenziale) pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Tuttavia,
esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore,
il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di
un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno
del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. In tal
caso, l’indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Quindi, la reintegra si riduce a due soli casi:

1. licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale;
2. licenziamenti disciplinari qualora sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale e contestato”.

Mentre è prevista una tutela risarcitoria certa,
commisurata all’anzianità di servizio, quindi sottratta alla
discrezionalità del giudice, negli altri casi in cui si accerti che non
ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, ossia i c.d. “licenziamenti ingiustificati”.

Ammortizzatori sociali – Sul fronte del riordino degli ammortizzatori sociali, invece, il D.Lgs. introduce ben tre nuove forme di tutela la NASpI, la DIS-COLL e l’ASDI, che prendono il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori.

La
NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che
entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti
con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle
P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). Per accedervi è necessario che
i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

• siano in stato di disoccupazione;
• possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
• possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.


La
DIS-COLL, invece, è rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., con esclusione
degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione, e varrà esclusivamente
per l’anno 2015 (1/1-31/12). Per accedervi è necessaria la presenza
congiunta dei seguenti requisiti:

stato di disoccupazione al momento della domanda di presentazione;
• possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo
che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.


Infine,
l’ASDI – operativa in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015 –
ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per
l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una
condizione economica di bisogno.

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