Nel verbale di assemblea
condominiale è stata indicato il nominativo di un condomino che in realtà non
era presente.
Anche se questo errore,
calcolati i millesimi necessari per le decisioni adottate, non è stato
decisivo, sarebbe comunque possibile annullare l’assemblea?
F. A. – MILANO
R I S P O S T A
Non
ogni irregolarità del verbale determina una invalidità della deliberazione
assembleare. Il verbale, infatti, descrive quanto avvenuto nel corso della
riunione. Se si riesce a dimostrare che contiene delle inesattezze, il rimedio
che ne consegue indefettibilmente è la rettifica. Ove la correzione degli
errori non faccia venire meno i quorum
richiesti dalla legge per una certa deliberazione, essa resta
validamente approvata.
Di recente la Cassazione,
in un caso per certi versi analogo, ha affermato che il verbale di un’assemblea
di condominio che contenga un errore materiale può essere corretto in un
momento successivo a quello dalla sua redazione senza che ciò determini
l’invalidità delle deliberazioni assunte (da ultimo, Cassazione civile, sezione
II, 31 marzo 2015, n.6552).
DAL “IL SOLE 24
ORE” DELL’11 MAGGIO 2015