venerdì, Maggio 3, 2024
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ASSICURAZIONI: Compagnie obbligate a stipulare i contratti

Sono
stato residente per 35 anni nel Nord Italia e da oltre 10 intrattengo in loco
rapporti assicurativi con una grossa compagnia, diffusa su tutto il territorio
nazionale. Pur essendo ancora dipendente di un’azienda con sede in Piemonte, ho
dovuto trasferire temporaneamente la residenza in Sicilia, per ragioni
personali. Avendo acquistato una nuova autovettura, la filiale settentrionale
della compagnia di cui sono cliente si rifiuta adesso di fare il contratto di
assicurazione, adducendo difficoltà per l’applicazione delle tariffe
incendio-furto per vetture circolanti nel Sud Italia.

E’
corretto, giuridicamente, questo comportamento?

M. P.– CATANIA

R I S P O S T A

Le compagnie
assicurative italiane sono sostanzialmente obbligate a stipulare un contratto
di assicurazione sulla responsabilità civile per l’auto, senza alcuna
discriminazione territoriale, di età o di provenienza assicurativa.

A sancire
questo principio è il Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), che
all’articolo 132 (“Obbligo a contrarre”) stabilisce che le imprese di
assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le proprie condizioni di
polizza e le tariffe preventivamente fissate, le proposte per l’assicurazione
obbligatoria di veicoli a motore e natanti che sono loro presentate, fatta
salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e
dell’intestatario del veicolo. Il principio normativo descritto, peraltro, è
stato avvallato da una recente sentenza della Corte di giustizia europea, la
quale ha confermato la validità della normativa che prevede il cosiddetto
obbligo a contrarre delle compagnie di assicurazione. La pronuncia si è resa
utile e necessaria perché alcune imprese assicuratrici erano state sanzionate
dall’Isvap (ora Ivass, istituto di vigilanza sulle assicurazioni) sulla base
della contestazione della violazione dell’obbligo a contrarre su alcuni
territori e per alcuni profili con rischio maggiorato. Pertanto, nel caso descritto
lettore, la condotta tenuta dalla compagnia assicurativa è illecita ed è
opportuno segnalare il verificarsi di questi comportamenti all’Ivass, in modo
che lo stesso, disposte le opportune verifiche, possa adottare le sanzioni
previste dalla legge.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22GIUGNO 2015

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