venerdì, Maggio 3, 2024
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SICUREZZA SUL LAVORO: Gli obblighi delle società partecipate dal Comune

Nel
condominio che amministro c’è la necessità di sostituire la colonna montante di
adduzione di acqua. Per una deliberazione della giunta municipale, in qualità
di amministratore di condominio, pur sostenendo l’onere della spesa, sono
obbligato a scegliere una società partecipata del Comune medesimo.

Come
committente dei lavori, non avendo avuto la possibilità di scegliere una ditta
di mia fiducia, come posso essere esentato da tutte le responsabilità connesse
con le attività lavorative in ordine alla sicurezza dei lavori? Avevo pensato a
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da far sottoscrivere alla
società, con la quale si attestasse tutto quanto previsto a livello normativo
(in ordine alla formazione dei lavoratori, ai piani di sicurezza eccetera) . e’
sufficiente per sollevarmi dalle responsabilità?

G. Q.– SALERNO

R I S P O S T A

Nel caso
presentato dal lettore, trattandosi di lavori edili o d’ingegneria civile ed
eseguiti da un’unica impresa, la valutazione dell’idoneità
tecnico-professionale è un obbligo a carico del committente, come previsto
dall’articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008, e con le modalità individuate
dall’allegato XVII al decreto. Pertanto, anche se l’impresa è una società
partecipata dal Comune, essa deve presentare al committente (ex articolo 90,
comma 9, lettera a):

1)
iscrizione alla Camera di commercio;

2)
documento di valutazione dei rischi;

3)
documento unico di regolarità contributiva (Durc);

4)
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi ex articolo 14 del Dlgs 81/2008.

Se
l’entità presunta dei lavori è inferiore a 200 uomini giorno (entità presunta
lavori uguale a numero lavoratori presenti in cantiere moltiplicato per i
giorni di lavoro) e i lavori non comportano i rischi particolari di cui
all’allegato XI al decreto citato, sarà sufficiente che l’impresa presenti al
committente:

1)
il certificato d’iscrizione alla Camera di commercio;

2)
il Durc;

4)
un’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti
dall’allegato XVII.

L’impresa
partecipata dal Comune deve anche presentare al committente (ex articolo 90,
comma 9, lettera b) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Inps, all’Inail e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i lavori non
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui
prima si considererà soddisfatto mediante presentazione, da parte delle
imprese, del Durc.

Per
quanto riguarda gli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori
dipendenti, alla sorveglianza sanitaria, alla redazione del piano operativo di
sicurezza eccetera, essi sono obblighi propri del datore di lavoro dell’impresa
partecipata dal Comune.

Pertanto,
il lettore amministratore di condominio, ai fini della verifica dell’idoneità
tecnico-professionale dell’impresa, è tenuto ad acquisire solo quanto previsto
dall’articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22GIUGNO 2015

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