Un professionista, dipendente
statale, senza partita Iva, dovendo emettere “ricevuta per prestazione
occasionale”, è impossibilitato a riscuotere la somma dovuta da un ente
pubblico, poiché viene richiesta la fattura elettronica, la quale richiede la
partita Iva per l’inoltro. Come comportarsi?
M. P. – COSENZA
R I S P O S T A
L’obbligo di emissione della fattura elettronica per le
prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione riguarda
esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali sia
obbligatoria l’emissione della fattura. Per le altre prestazioni (quelle
occasionali), il documento emesso (una mera ricevuta) non dev’essere in formato
elettronico. In tale ipotesi, la mancanza dell’obbligo trova origine nella
mancanza dell’obbligo di fatturazione.
Tale
adempimento riguarda esclusivamente le prestazioni poste in essere abitualmente
e professionalmente dai soggetti passivi ai fini Iva, di cui agli articoli 4 e
5 del decreto Iva.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 6LUGLIO 2015