Due
soci italiani, residenti in Italia, con partecipazione in una società estera,
sono esclusi dalla contribuzione Inps? Oppure il ragionamento è lo stesso che
si farebbe per una società con sede in Italia? Si pensi, ad esempio, ad un
commercio online, senza dipendenti, ma con sede all’estero.
M. Z.– RIMINI
R I S P O S T A
In premessa, va
osservato che, nell’ipotesi di partecipazione in una società estera da parte di
soci residenti, i relativi redditi da partecipazione concorrono al reddito
imponibile solo se si tratta di una partecipazione qualificata, vale a dire una
partecipazione che garantisca diritti di voto superiore al 20 per cento, ovvero
una partecipazione al capitale superiore al 25 per cento.
In
caso di partecipazione non qualificata, invece, i relativi utili sono soggetti
a imposta sostitutiva del 26 per cento.
Dal
punto di vista contributivo, l’assoggettamento dei proventi a contributi alla
gestione dei lavoratori autonomi sorge in presenza dei seguenti requisiti:
–
si deve trattare di attività commerciale
o artigiana e non industriale;
–
la società deve essere una società
semplice, una Snc, un accomandita semplice o una Srl. Nel caso di accomandita,
l’obbligo sorge solo in capo all’accomandatario;
–
il o i soci devono svolgere attività
lavorativa diretta nella società in modo abituale:
–
i proventi devono essere qualificati ai
fini fiscali come redditi di partecipazione, in quanto sono assoggettabili a
contributi solo i redditi di impresa che concorrono a formare il reddito
imponibile.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL19 OTTOBRE 2015