giovedì, Maggio 2, 2024
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LIBERE PROFESSIONI: Farmacie e responsabilità del sostituto del direttore

Quali
sono le responsabilità di un farmacista che venga nominato direttore
temporaneo? Fino a che punto deve rispondere della gestione economica
dell’attività?

Per
quanto tempo può essere utilizzata dal titolare questa forma di sostituzione?

P. G.– PAVIA

R I S P O S T A

Se si è ben
interpretato il quesito, si versa nella fattispecie di direttore responsabile
di una farmacia, sostituto del titolare a norma dell’articolo 11 della legge
475/1968. Tale sostituzione può avvenire per ferie, gravi motivi di famiglia,
infermità, gravidanza, parto e allattamento, nei termini e nelle condizioni di
cui alle norme sulla tutela della maternità, a seguito di adozione di minori e
di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del
minore nella famiglia; se interviene una chiamata a funzioni pubbliche elettive
o per incarichi sindacali elettivi a
livello nazionale.

La
durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo
continuativo di cinque anni, o di sei anni per un decennio, mentre la durata
della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di
tre mesi in un anno.

Per
quanto riguarda le responsabilità del direttore, essa comprende quella penale,
con riguardo, ad esempio, alla tenuta del registro stupefacenti, quella
amministrativa, per l’inosservanza dei doveri che fanno carico al direttore nei
rapporti con la pubblica amministrazione, e quella professionale, connessa
all’incarico e comunque sempre inerente alla farmacia-servizio pubblico, oltre
a quella disciplinare come avviene per tutti i farmacisti iscritti all’Albo.

Per
quanto riguarda la responsabilità per la gestione economica dell’attività,
occorre prima di tutto verificare, non essendo ciò obbligatorio, se il titolare
ha conferito a sostituto anche la conduzione economica della farmacia, e in tal
caso il titolare è tenuto a fornire un’adeguata informazione ai terzi della
responsabilità per la gestione economica in capo al sostituto, altrimenti la
sua responsabilità nei loro confronti continua a sussistere.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 26OTTOBRE 2015

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