venerdì, Maggio 3, 2024
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Una sanzione all’impresa che non comunica la Pec

In
merito all’indirizzo Pec della mia impresa, ho sempre delegato il mio
commercialista, che ha inserito la sua Pec. Ora mi è arrivata una comunicazione
dalla Camera di commercio, con la quale mi si invita a regolarizzare entro il
30 ottobre la posizione, comunicando un nuovo indirizzo Pec. Se non cambio
l’dirizzo Pec, che cosa rischio in concreto a livello di sanzione? La Camera di
commercio fa riferimento alla circolare 77684, del 9 maggio 2014, del ministero
dello Sviluppo economico: ma una circolare ha valenza di legge?

M. M.
BRESCIA

R I S P O S T A

Le circolari non
sono leggi, ma la legge, per essere applicata, deve essere interpretata, cioè
“spiegata” nel suo contenuto.

Le
circolari emanate dai ministeri rappresentano uno strumento di interpretazione
amministrativa o burocratica della legge, per cui devono essere rispettate
dalle amministrazioni e, quindi, da tutti gli uffici che fanno capo al
ministero in oggetto.

Quella
citata dal lettore stabilisce che la comunicazione della Pec (posta elettronica
certificata) dev’essere ritenuta facente parte degli obblighi di iscrizione nel
registro delle imprese, “considerato quanto previsto dall’articolo 16, commi 6
e 6-bis del Dl 185/2008, e dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Dl 179/2012”, e
che “nel caso in cui, pertanto, si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di
terzi, l’iscrizione di un indirizzo Pec, di cui sia titolare una determinata
impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) – ovvero, comunque,
l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo Pec che non sia
proprio della stessa – dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in
questione ai sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, previa intimazione,
all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo
registrato con un indirizzo di Pec proprio”.

Coerentemente
con quanto disposto dal ministero, le Camere di commercio stanno pertanto
adempiendo a tale incombenza. La mancata comunicazione al registro delle
imprese, entro il 30 ottobre, della posta elettronica certificata (Pec)
dovrebbe quindi comportare l’applicazione delle sanzioni da 103 a 1.032 euro, ridotte a un
terzo se essa è effettuata nei 30 giorni successivi.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 26OTTOBRE 2015

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